Registro elettronico: quando “pubblicato” non significa “comunicato”
Il registro elettronico è diventato il principale canale di comunicazione tra scuola e famiglia. Compiti, valutazioni, avvisi, circolari: tutto passa da lì. Ma cosa accade quando una famiglia afferma di non aver visto una comunicazione? È una situazione tutt’altro che rara e sempre più spesso emerge anche nei contenziosi.
La domanda è semplice: pubblicare equivale a comunicare?
La risposta, nella pratica, è più complessa. Nel momento della verifica, emergono elementi decisivi:
- La comunicazione era chiaramente visibile o “perduta” tra molte altre?
- Era distinguibile da altre informazioni?
- Era evidente la sua rilevanza o mancava la distinzione tra comunicazioni rilevanti e ordinarie?
- Esiste prova della sua effettiva conoscibilità?
Il rischio è sottile ma concreto: confondere la disponibilità dell’informazione con la sua effettiva percezione. La giurisprudenza ha riconosciuto valore al registro elettronico come strumento di comunicazione scuola-famiglia, anche sul piano probatorio (Cons. Stato n. 616/2020; TAR Campania n. 636/2022). Ma questo non esaurisce il problema. Perché la questione non è solo tecnologica: è comunicativa.
Cosa deve fare la scuola:
- Evidenziare le comunicazioni rilevanti;
- Utilizzare più canali per gli atti più importanti;
- Garantire tracciabilità della pubblicazione;
- Distinguere tra comunicazione informativa e comunicazione formale.
Quando le comunicazioni sono poco evidenziate, mescolate ad altre informazioni e prive di distinzione tra ordinario e rilevante, il rischio è che vengano formalmente pubblicate, ma sostanzialmente non recepite.
Pubblicare non significa comunicare e quando la comunicazione non è efficace, la responsabilità resta.
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