Aggiornamento CAM ICT 2026: Obblighi e Documentazione per Acquisti Informatici nelle Scuole
Ricondizionati, documentazione, DNSH, digital board e applicazione del criterio 3.1.5 ai notebook
Articolo a cura di Adduono Federico Direttore Commerciale di Sistema54 Plus S.r.l.
Con il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 11 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2026, sono stati adottati i nuovi Criteri Ambientali Minimi per il noleggio operativo e la fornitura di computer, monitor, tablet e smartphone nuovi e ricondizionati. Per le scuole il tema non è soltanto ambientale: incide direttamente sulla progettazione dell’acquisto, sulla redazione degli atti, sui requisiti tecnici richiesti agli operatori e sui controlli da effettuare prima della liquidazione.
Date chiave
| Evento | Data |
| Pubblicazione del decreto | 25 marzo 2026 – G.U. n. 70 |
| Entrata in vigore | 25 maggio 2026 |
La domanda operativa è semplice: cosa deve chiedere concretamente la scuola alla ditta, quali documenti devono essere acquisiti e come evitare di applicare requisiti non pertinenti alla categoria di prodotto?
1. Riferimenti normativi essenziali
| Riferimento | Contenuto |
| D.M. 11 marzo 2026 | CAM per il noleggio operativo e la fornitura di computer, monitor, tablet e smartphone nuovi e ricondizionati. |
| Art. 57, comma 2, D.Lgs. 36/2023 | Obbligo di inserire negli atti di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM applicabili. |
| Regolamento (UE) 2023/1670 | Progettazione ecocompatibile di smartphone, altri telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet; non comprende i notebook. |
| Regolamento (UE) 2019/2021 | Ecodesign dei display elettronici e disciplina rilevante per la qualificazione delle lavagne interattive digitali. |
| D.M. 3 agosto 2023 | Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP). |
2. Cosa cambia per le scuole
I CAM ICT devono essere considerati nei capitolati tecnici, nelle decisioni a contrarre, nei disciplinari, negli affidamenti diretti, nelle procedure negoziate e in tutte le procedure .
La Stazione Appaltante deve individuare, per ciascuna categoria di prodotto, i requisiti realmente applicabili, evitando sia dichiarazioni troppo generiche sia l’estensione automatica di prescrizioni riferite ad altre categorie merceologiche.
La documentazione deve consentire una verifica concreta: non è sufficiente una generica dichiarazione di conformità se mancano schede tecniche, certificazioni, dichiarazioni del produttore e altri mezzi di prova richiesti.
3. Quota di prodotti ricondizionati: la pianificazione parte dal progetto
Il decreto prevede una quota minima complessiva di prodotti ricondizionati. La scuola deve affrontare questa previsione già in fase progettuale, verificando quantità, categorie e disponibilità reale sul mercato. La quota deve essere programmata senza compromettere le prestazioni necessarie per le attività didattiche.
| Categoria | Quantità | Ricondizionati programmati |
| Notebook AI ready | 20 | 0 |
| PC ad alte prestazioni | 10 | 0 |
| Monitor | 20 | 5 |
| Totale | 50 | 5 |
Nei laboratori ad alte prestazioni – intelligenza artificiale, CAD, grafica 3D, cybersecurity, sviluppo software e simulazione – è opportuno concentrare la quota ricondizionata sulle categorie meno critiche, purché la scelta sia compatibile con il decreto, motivata nel progetto e supportata da una verifica di mercato.
4. Il criterio CAM ICT 3.1.5: il punto più delicato per i notebook
| Perché serve una precisazione
Il criterio 3.1.5 è intitolato “Resistenza alle cadute di smartphone, tablet e notebook”. Tuttavia, la classe di affidabilità in caso di caduta libera richiamata nel criterio deriva dal Regolamento (UE) 2023/1670, il cui campo di applicazione comprende smartphone, altri telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet, ma non i notebook. Una lettura automatica e indistinta rischia quindi di introdurre nei capitolati requisiti non concretamente documentabili per i notebook ordinari. |
4.1 Il Regolamento (UE) 2023/1670 non comprende i notebook
Il Regolamento (UE) 2023/1670 disciplina specificamente smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet. I notebook non rientrano nel suo ambito di applicazione. Per questa ragione, i notebook professionali, business o educational normalmente disponibili sul mercato non sono commercializzati con una classe di affidabilità in caso di caduta libera almeno pari alla classe C rilasciata ai sensi di tale regolamento.
La scuola deve quindi evitare di trasformare la classe C in un requisito automatico e inderogabile per i notebook, perché tale scelta potrebbe rendere impossibile o fortemente limitata la partecipazione di prodotti ordinari ad alte prestazioni, pur pienamente idonei alla destinazione scolastica.
4.2 Destinazione d’uso scolastica e fabbisogno prestazionale
I notebook acquistati dalle scuole sono normalmente destinati ad attività didattiche, amministrative, formative e laboratoriali svolte all’interno degli edifici, su banchi, scrivanie o postazioni dedicate. In molti progetti la priorità è rappresentata dalle prestazioni di elaborazione e dalla compatibilità con applicativi specialistici.
- programmazione e sviluppo software
- grafica, video e produzione multimediale
- CAD, modellazione e progettazione tecnica
- simulazione, calcolo scientifico e virtualizzazione
- analisi dati e applicazioni di intelligenza artificiale
L’imposizione di requisiti propri dei dispositivi rugged o semi-rugged orienterebbe il mercato verso prodotti progettati per impieghi industriali, militari, cantieristici o esterni. Tali prodotti possono avere costi più elevati, maggiore peso e ingombro, una gamma ridotta di configurazioni e, in alcuni casi, processori o sottosistemi grafici non coerenti con le esigenze del laboratorio.
4.3 Cosa non deve essere richiesto automaticamente ai notebook
- classe di affidabilità in caso di caduta libera almeno pari alla classe C ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1670;
- classificazione rugged o semi-rugged;
- certificazioni MIL-STD o equivalenti, salvo una specifica e motivata esigenza d’uso;
- pellicole protettive finalizzate alla protezione dalle cadute;
- cover rigide analoghe a quelle normalmente utilizzate per smartphone e tablet.
4.4 Pellicole, cover, sleeve e borse: non sono la stessa cosa
Per smartphone e tablet, pellicole e cover sono accessori standard, progettati per il singolo modello e utilizzati durante il normale impiego del dispositivo. Per i notebook, la richiesta di pellicole protettive o cover applicate al dispositivo durante l’utilizzo non risulta generalmente opportuna. Tali accessori, salvo specifica previsione del produttore, non fanno normalmente parte della configurazione ufficiale del prodotto e possono modificare le caratteristiche costruttive originariamente progettate dal costruttore. In particolare, cover rigide o accessori aftermarket potrebbero incidere sulla corretta dissipazione del calore, interferire con le aperture di ventilazione, esercitare sollecitazioni sulle cerniere o compromettere le condizioni di garanzia previste dal produttore.
4.5 Quali requisiti restano obbligatori per i notebook
- essere nuovi e integri, salvo espressa previsione di prodotti ricondizionati;
- appartenere a linee professionali, business o educational quando richiesto dal progetto;
- essere idonei all’utilizzo continuativo in ambiente scolastico e laboratoriale;
- possedere caratteristiche costruttive adeguate alle normali movimentazioni e sollecitazioni dell’uso previsto;
- rispettare le specifiche minime di processore, memoria, storage, grafica, display, connettività e sistema operativo;
- essere coperti dalla garanzia richiesta;
- essere corredati dalle schede tecniche ufficiali del produttore e dagli altri mezzi di prova;
- rispettare tutte le ulteriori prescrizioni CAM ICT effettivamente applicabili alla categoria.
4.6 Come deve essere scritto negli atti di gara
La precisazione deve comparire in modo coerente nella relazione tecnica, nella decisione a contrarre, nel disciplinare, nel capitolato e nella dichiarazione CAM/DNSH dell’operatore economico. Gli atti devono chiarire che la mancata disponibilità della classe C, di certificazioni rugged, di pellicole o di cover per notebook non costituisce causa di esclusione, non conformità dell’offerta o inadempimento contrattuale, purché il prodotto rispetti le prestazioni, la qualità costruttiva e le ulteriori prescrizioni CAM applicabili.
5. Cosa chiedere realmente all’operatore economico
La documentazione deve essere costruita in modo verificabile, evitando duplicazioni ma anche dichiarazioni prive di prova. Per ogni prodotto devono essere acquisiti almeno:
- elenco completo con marca, modello, codice prodotto e quantità;
- scheda tecnica ufficiale del produttore;
- dichiarazione UE di conformità;
- documentazione relativa alla garanzia;
- dichiarazione CAM/DNSH prevista dalla procedura;
- documenti a comprova per ogni risposta affermativa contenuta nelle checklist;
- eventuali certificazioni ambientali o dichiarazioni del produttore pertinenti.
| Attenzione
Una checklist compilata con risposte “Sì” non sostituisce i documenti a comprova. In sede di controllo, audit o rendicontazione, la scuola deve poter dimostrare la conformità attraverso evidenze riferibili al modello effettivamente offerto. |
6. Un esempio di controllo documentale
| Controllo | Esito | Documento a comprova | Nota |
| Iscrizione RAEE | Sì | Numero Registro nazionale AEE | Verificare il soggetto obbligato |
| Etichetta ambientale tipo I | Sì/No | Certificato e validità | Se assente, verificare il requisito alternativo previsto |
| Energia | Sì | Energy Star o calcolo Etec/Etec-max | Riferito al modello offerto |
| RoHS / REACH / EMC | Sì | Dichiarazione UE e dichiarazioni del produttore | Con riferimenti normativi espliciti |
| Ricondizionatore | N.A. o Sì | Certificazioni richieste | Solo per prodotti ricondizionati |
| Criterio 3.1.5 notebook | N.A. per classe C ex Reg. 2023/1670 | Scheda tecnica e dichiarazione di idoneità | Non richiedere automaticamente classe C o rugged |
7. Digital board: una qualificazione distinta
I monitor interattivi di grande formato installati nelle aule non devono essere trattati automaticamente come monitor ordinari da scrivania. Ai fini del Regolamento (UE) 2019/2021, la qualificazione dipende dalle caratteristiche oggettive del prodotto e dalla sua destinazione funzionale. Per la scuola è quindi necessario distinguere tra il semplice display elettronico destinato alla visione individuale ravvicinata e la lavagna interattiva digitale utilizzata come strumento collettivo per lezioni, presentazioni e collaborazione.
7.1 Monitor ordinario e lavagna interattiva digitale: perché la distinzione è decisiva
Il Regolamento (UE) 2019/2021 stabilisce specifiche di progettazione ecocompatibile per i display elettronici. I monitor ordinari rientrano nella disciplina generale e sono soggetti, tra l’altro, alle prescrizioni energetiche previste per la relativa categoria. Le lavagne interattive digitali, invece, sono esentate dalle specifiche dell’allegato II, punti A e B, ma soltanto quando il dispositivo possiede tutti gli elementi richiesti dalla definizione normativa.
| Tipologia di dispositivo | Destinazione prevalente | Trattamento ai sensi del Reg. (UE) 2019/2021 |
| Monitor ordinario | Uso individuale ravvicinato da scrivania; visualizzazione personale di contenuti informatici | Soggetto alle specifiche applicabili ai display elettronici, comprese quelle energetiche pertinenti |
| Digital board / LIM evoluta | Uso didattico collettivo; lezioni, presentazioni e collaborazione con visione contemporanea da parte di più persone | Esentata dalle specifiche dell’allegato II, punti A e B, solo se qualificabile come lavagna interattiva digitale |
L’esenzione non dipende dal nome commerciale utilizzato dal fornitore. Le espressioni “monitor interattivo”, “display touch”, “digital board” o “LIM” non sono, da sole, sufficienti. Ciò che conta è che il prodotto soddisfi integralmente la definizione di lavagna interattiva digitale contenuta nell’articolo 2 del Regolamento.
7.2 Le caratteristiche obbligatorie della lavagna interattiva digitale
La definizione regolamentare non si limita a quattro elementi, ma richiede complessivamente cinque condizioni cumulative. La funzione software e il collegamento con il computer sono due requisiti distinti. La mancanza anche di uno solo di essi impedisce di applicare automaticamente la qualificazione e la relativa esenzione.
| N. | Caratteristica obbligatoria | Contenuto da verificare |
| 1 | Destinazione collettiva e modalità di installazione | Il display è progettato principalmente per essere appeso, montato su un sostegno poggiante al suolo, collocato su un ripiano o una scrivania oppure fissato a una struttura fisica, in modo da poter essere visto da più persone. |
| 2 | Software dedicato alla gestione dei contenuti e dell’interazione | Il dispositivo richiede l’uso di software dotato di funzionalità specifiche per la gestione dei contenuti, l’annotazione, la condivisione e l’interazione didattica. |
| 3 | Integrazione o utilizzo specifico con un computer | Il display è integrato con un computer oppure è appositamente progettato per essere utilizzato con un computer che esegue il software dedicato indicato al punto precedente. |
| 4 | Superficie dello schermo superiore a 40 dm² | La superficie visibile dello schermo deve essere tassativamente superiore a 40 decimetri quadrati. Il requisito riguarda la superficie effettiva e non la sola diagonale commerciale dichiarata. |
| 5 | Interazione diretta dell’utilizzatore | L’utente deve poter interagire direttamente con l’immagine mediante tocco con dita o stilo oppure attraverso altri mezzi, come gesti della mano o del braccio o comandi vocali. |
7.3 La mancanza di una sola caratteristica esclude la qualificazione
Le cinque condizioni sono cumulative e non alternative. Un display di grande formato non diventa una lavagna interattiva digitale soltanto perché è touch o installato a parete. Analogamente, la presenza di un sistema operativo integrato non è sufficiente se manca un software con funzioni specifiche per la gestione dei contenuti e dell’interazione, oppure se il prodotto non è progettato per la visione collettiva.
Se anche una sola delle caratteristiche richieste non è dimostrata, la Stazione Appaltante non dovrebbe qualificare il bene come lavagna interattiva digitale ai fini dell’esenzione. In tale caso il prodotto deve essere trattato, per quanto pertinente, come display elettronico ordinario e devono essere verificati i requisiti applicabili a tale categoria.
7.4 Perché la qualificazione incide sui requisiti energetici
Il punto non è meramente terminologico. Il Regolamento (UE) 2019/2021 prevede che le specifiche dell’allegato II, punti A e B, non si applichino alle lavagne interattive digitali. Tra tali prescrizioni rientrano requisiti di efficienza energetica che riguardano i display elettronici ordinari. Per questo motivo, una digital board correttamente qualificata non deve essere valutata come un monitor desktop tradizionale ai fini delle medesime soglie.
Al contrario, dichiarare genericamente che un monitor interattivo è “esente” senza verificare e documentare tutti i requisiti espone la scuola al rischio di una qualificazione non supportata. In sede di controllo, audit o verifica della fornitura, non è sufficiente richiamare il formato dello schermo o la denominazione commerciale: occorre poter dimostrare la sussistenza di ciascuna caratteristica normativa.
7.5 Cosa deve acquisire la scuola
Per ogni digital board o LIM evoluta, il fascicolo della procedura dovrebbe contenere documenti riferibili al modello effettivamente offerto. È opportuno acquisire almeno:
- scheda tecnica ufficiale del produttore, con marca, modello e codice prodotto;
- dichiarazione dell’operatore economico o del produttore che qualifichi espressamente il prodotto come lavagna interattiva digitale ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2021;
- indicazione della modalità di installazione e della destinazione alla visione collettiva;
- descrizione del software dedicato e delle relative funzionalità di gestione dei contenuti e dell’interazione;
- evidenza dell’integrazione con un computer o della progettazione specifica per l’uso con il computer che esegue il software;
- dato relativo alla superficie visibile dello schermo, con valore superiore a 40 dm²;
- descrizione delle modalità di interazione mediante dita, stilo, gesti o voce;
- eventuali manuali, schede di installazione o altra documentazione tecnica utile a dimostrare i requisiti dichiarati.
7.6 Formula operativa da inserire negli atti
Nella relazione tecnica, nella decisione a contrarre o nel capitolato può essere inserita una formulazione coerente con la seguente:
| “La Stazione Appaltante dà atto che il dispositivo oggetto di acquisto è destinato a essere utilizzato quale lavagna interattiva digitale per lezioni, presentazioni e collaborazione in ambiente scolastico. Il prodotto è progettato per l’installazione fissa o su apposito sostegno e per la visione contemporanea da parte di più persone; richiede software con funzionalità specifiche per la gestione dei contenuti e dell’interazione; è integrato o appositamente progettato per essere utilizzato con un computer che esegue tale software; presenta una superficie visibile dello schermo superiore a 40 dm²; consente l’interazione diretta mediante dita, stilo, gesti o voce. La Stazione Appaltante acquisisce agli atti la scheda tecnica ufficiale, la dichiarazione dell’operatore economico e i documenti a comprova delle predette caratteristiche, ai fini della qualificazione del dispositivo come lavagna interattiva digitale ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2021.” |
7.7 Controlli da svolgere prima dell’accettazione della fornitura
La verifica non deve fermarsi alla fase di offerta. Prima del collaudo o della verifica di conformità, la scuola deve accertare che il modello consegnato corrisponda a quello dichiarato, che il software dedicato sia effettivamente fornito e funzionante, che l’installazione consenta l’uso collettivo e che le funzioni di interazione siano operative. Se il prodotto consegnato non possiede una delle condizioni dichiarate, la qualificazione come lavagna interattiva digitale deve essere riesaminata e la fornitura può risultare non conforme alle specifiche contrattuali.
La corretta distinzione tra monitor ordinario e digital board tutela quindi sia la conformità ambientale sia la regolarità della procedura: evita di applicare a una vera lavagna interattiva requisiti propri dei monitor da scrivania, ma impedisce anche che un semplice display touch venga qualificato come esente senza un adeguato fondamento tecnico e documentale.
8. Schema operativo per la scuola
| Categoria | Cosa richiede la scuola | Cosa produce l’operatore |
| Tutti i dispositivi ICT | Dichiarazione CAM/DNSH e checklist pertinenti | Dichiarazioni compilate e documenti a comprova |
| Notebook | Specifiche prestazionali, qualità costruttiva e CAM applicabili | Schede tecniche e dichiarazione di idoneità; non classe C automatica |
| Smartphone e tablet | Requisiti di affidabilità e accessori previsti | Documentazione della classe applicabile e descrizione di pellicole/custodie |
| Prodotti ricondizionati | Requisiti e certificazioni del ricondizionatore | Certificazioni e tracciabilità del processo |
| Digital board | Qualificazione come lavagna interattiva digitale e verifica delle cinque condizioni cumulative del Reg. (UE) 2019/2021 | Scheda tecnica, dichiarazione specifica e documenti a comprova di installazione collettiva, software, integrazione con computer, superficie > 40 dm² e interattività |
9. Errori da evitare
- accettare dichiarazioni senza documenti a comprova;
- estendere automaticamente ai notebook la classe C prevista dal Regolamento (UE) 2023/1670;
- imporre notebook rugged senza una reale esigenza tecnica della scuola;
- richiedere pellicole e cover per notebook come se fossero accessori standard equivalenti a quelli per smartphone e tablet;
- trattare una digital board come un monitor ordinario oppure qualificarla come esente senza verificare tutte le cinque caratteristiche cumulative previste dal Regolamento (UE) 2019/2021;
- affrontare la quota dei ricondizionati solo dopo aver definito le quantità e le specifiche.
10. Azioni consigliate
- Verificare le categorie e le quantità previste nel progetto.
- Svolgere un’indagine di mercato sui prodotti realmente disponibili.
- Programmare la quota di ricondizionati senza compromettere le prestazioni essenziali.
- Inserire negli atti una sezione specifica sull’applicazione del criterio 3.1.5 ai notebook.
- Richiedere documenti a comprova per ogni dichiarazione di conformità.
- Coordinare decisione a contrarre, disciplinare, capitolato e modulistica CAM/DNSH.
- Per le digital board, acquisire la dichiarazione di qualificazione e verificare separatamente tutte le cinque caratteristiche previste dal Regolamento (UE) 2019/2021.
- Conservare nel fascicolo tecnico schede, certificazioni, dichiarazioni e verifiche effettuate.
Conclusioni
I CAM ICT 2026 richiedono alle scuole una progettazione più accurata e una gestione documentale più rigorosa. L’obiettivo ambientale deve essere perseguito senza introdurre requisiti tecnici non pertinenti o sproporzionati rispetto alla categoria acquistata e alla destinazione d’uso.
Il criterio 3.1.5 rappresenta un esempio concreto: per smartphone e tablet trovano applicazione le classificazioni e gli accessori previsti dalla disciplina di settore; per i notebook, invece, occorre evitare l’estensione automatica della classe C prevista dal Regolamento (UE) 2023/1670 e motivare la scelta di prodotti professionali e performanti, idonei alle reali attività scolastiche e laboratoriali.
La soluzione più corretta è una documentazione coordinata, trasparente e verificabile: requisiti pertinenti, motivazioni tecniche, apertura al mercato e mezzi di prova riferibili ai prodotti effettivamente offerti.


