Atti vandalici e danneggiamenti: quali tutele per la scuola
I danneggiamenti agli edifici scolastici, alle attrezzature e agli arredi – talvolta riconducibili a intrusioni esterne, talvolta a comportamenti di studenti o terzi – comportano costi rilevanti per il ripristino e possono incidere sulla continuità delle attività didattiche e amministrative. Oltre al danno patrimoniale, tali eventi sollevano profili di responsabilità in ordine alla custodia dei beni e alla vigilanza sugli spazi scolastici.
Il piano giuridico
Sul piano giuridico, la tutela del patrimonio pubblico e la prevenzione dei danni rientrano nei doveri organizzativi dell’amministrazione. In caso di danni a beni trovano applicazione i principi della responsabilità civile (art. 2043 c.c.) e, per i beni in custodia, l’art. 2051 c.c.; la vigilanza sugli studenti può rilevare ai sensi dell’art. 2048 c.c. In presenza di condotte dolose, restano fermi i profili penalistici (art. 635 c.p., danneggiamento), con possibilità di rivalsa nei confronti dei responsabili.
Il punto di vista assicurativo
Dal punto di vista assicurativo, è essenziale distinguere tra:
- danni dolosi di terzi esterni;
- eventi accidentali interni;
- responsabilità omissiva per carenze di vigilanza o di misure di custodia.
Le polizze “property” prevedono spesso franchigie, sottolimiti o esclusioni per atti vandalici; in assenza di copertura dedicata, i costi ricadono sull’ente proprietario.
Sotto il profilo operativo, in caso di evento dannoso è necessario:
- denunciare tempestivamente il fatto all’assicurazione nei termini contrattuali, corredando la segnalazione con documentazione fotografica, stima dei danni e relazione dei fatti;
- presentare denuncia alle autorità competenti in presenza di condotte dolose, ai fini penali e assicurativi;
- attivare, ove individuabili i responsabili, le procedure di rivalsa e recupero del danno, in coordinamento con l’ente proprietario e con il supporto legale.
Assume pertanto rilievo una valutazione preventiva del rischio, integrata con misure di prevenzione e con un’adeguata architettura assicurativa. La collaborazione tra istituzione scolastica, ente proprietario e intermediario assicurativo consente di individuare coperture coerenti con i rischi ricorrenti, tutelando il patrimonio pubblico e garantendo la continuità del servizio.
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