I riposi per allattamento del padre lavoratore: e se la madre è casalinga??
I riposi giornalieri “per allattamento” in presenza di un figlio minore di 1 anno previsti dall’art. 40, comma 1, lett. c) del d.lgs 151/2001 (Testo Unico sulla Maternità e Paternità) spettano al padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente. La domanda è se ci si riferisce alla lavoratrice autonoma o libero-professionista o invece a qualsiasi categoria di lavoratrice non dipendente e, quindi, anche alla “casalinga”.
Risolutiva la presa di posizione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
L’espressione “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente” utilizzata dall’articolo 40, comma 1, lettera c) d.lgs 151/2001 (riposi giornalieri del padre), riferita alla madre in caso di richiesta di permesso da parte del padre del minore di 1 anno lavoratore dipendente si intende riferita a qualsiasi categoria di lavoratrici non dipendenti, e quindi anche alla donna che svolge attività lavorativa in ambito familiare.
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 17 del 28 dicembre 2022 ha enunciato il seguente principio di diritto:
“l’articolo 40, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, intende riferirsi a qualsiasi categoria di lavoratrici non dipendenti, e quindi anche alla donna che svolge attività lavorativa in ambito familiare; pertanto perché il padre possa godere, (articolo 40, lett. c), dei periodi di riposo durante il primo anno di vita del bambino occorre solo il duplice presupposto che questi sia un lavoratore dipendente e che la madre non lo sia, null’altro essendo previsto dalla legge: l’interpretazione opposta – volta ad escludere dall’applicazione i casi in cui la madre sia ‘casalinga’ – risulterebbe in contrasto col testo della legge”.
Gli Associati possono consultare la Sentenza n. 17 del 28 dicembre 2022 dell’ Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.