In occasione di una procedura (PON) la nostra collega Chiara ha accertato la non corrispondenza tra le dichiarazioni rese da un operatore economico relativamente alle pendenze penali e la successiva documentazione acquisita ai fini della verifica dei requisiti: un problema complicato perché il reato di riciclaggio era stato perpetrato vent’anni prima e la condanna completamente scontata.

Resta il fatto che il reato di riciclaggio rientra tra i motivi di esclusione dalle procedure di gara ai sensi dell’art. 80 co.1 lett. e) d.lgs. 50/2016!!!!

Sul caso specifico però, vanno tenuti in considerazione due aspetti:

  1. dal passaggio in giudicato sono passati 20 anni, la pena detentiva è di 1 anno e 5 mesi e non prevedeva la pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la P.A.. Nel caso l’interdizione sarebbe di 5 anni, salvo che la reclusione non sia inferiore; in questo frangente l’interdizione è pertanto pari alla durata della pena principale.
  2. alla condanna sono state applicate delle attenuanti (art. 62 comma 6 c.p.), in quanto, prima del giudizio, è stato riparato il danno, attenuando le conseguenze del reato.

Ai sensi dell’art. 80 commi 7 e 8 d.lgs. 50/2016, queste circostanze consentono alla scuola di non escludere l’operatore economico partecipante:

comma 7: Un operatore economico (…), che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato (…)è ammesso a  provare  di  aver  risarcito  o  di  essersi  impegnato  a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito

comma 8: “Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l’operatore economico non è escluso della procedura d’appalto (…).“

A nostro parere Chiara potrebbe acquisire una dichiarazione, in cui il dirigente scolastico rappresenta il fatto che sono trascorsi circa vent’anni dal passaggio in giudicato e non vi era interdizione perpetua a contrarre con la P.A..

A questa si potrebbe aggiungerne una ulteriore, a maggior tutela, rappresentando che la situazione è stata valutata ai sensi dell’art. 80 commi 7 e 8 del d.lgs. 50/2016, ritenendo di non escludere l’operatore economico, vista la pena inferiore a 18 mesi e l’applicazione dell’attenuante ex art. 62 c.p..

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