Per gli ATA fino a 18 ore annuali per visite, terapie, … Casistiche particolari
Per regolare organicamente tutte le possibili assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l’art. 33 del CCNL 19.04.2018 disciplina anche una diversa e ulteriore casistica riguardante la possibilità di imputarle alla malattia, solo in tre specifiche e tassative ipotesi, espressamente indicate nel CCNL/2018.
Si tratta, in particolare:
- del caso in cui la visita, l’esame o la terapia siano concomitanti ad una situazione di incapacità lavorativa conseguente ad una patologia in atto (comma 11);
- del caso in cui l’incapacità lavorativa sia determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico di visite, accertamenti, esami o terapie (comma 12);
- del caso in cui, a causa della patologia sofferta, il dipendente debba sottoporsi, anche per lunghi periodi, ad un ciclo di terapie implicanti incapacità lavorativa (comma 14).
Tutte e tre le ipotesi in questione sono caratterizzate da uno stato di incapacità lavorativa. Per questo specifico aspetto, si differenziano dai permessi regolati negli altri commi dell’art.33 (vedi precedente new) in quanto, presentando una più diretta riconducibilità alla malattia, possono essere attribuiti a questo istituto, come specificatamente previsto nel CCNL dove si legge “la relativa assenza è imputata a malattia”.
Conseguentemente, in questi casi l’assenza non è fruibile ad ore e non vi è la riduzione del contingente di 18 ore annue.
Per quanto riguarda la giustificazione dell’assenza di cui all’ art. 33 si presenta:
- comma 11: Certificato medico + attestazione presenza;
- comma 12: Attestazione presenza con anche indicazione conseguente incapacità lavorativa;
- comma 14: Unica certificazione medica iniziale + singole attestazioni presenza.