Incarichi esterni nelle scuole: quando serve il CIG e quando no. I chiarimenti dell’ANAC

Incarichi esterni nelle scuole: quando serve il CIG e quando no. I chiarimenti dell’ANAC

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con l’Atto del Presidente del 18 marzo 2026 (Fasc. n. 949/2026), ha fornito indicazioni operative sulla corretta qualificazione degli affidamenti a professionisti esterni da parte delle pubbliche amministrazioni, chiarendo in quali casi è necessario acquisire il CIG e in quali no. Le indicazioni, pur originate da un quesito specifico, hanno portata generale e rappresentano un riferimento utile per tutte le istituzioni scolastiche che si avvalgono di collaborazioni professionali esterne.

La questione: CIG sì o CIG no?

Il pronunciamento nasce da un quesito posto all’ANAC da un’amministrazione scolastica in merito alla necessità di richiedere il Codice Identificativo di Gara per un incarico professionale esterno, nel caso specifico l’incarico di psicologo scolastico

L’Autorità ha rilevato che il quesito era formulato in modo generico, senza specificare né i compiti affidati al professionista né la natura temporanea o continuativa della prestazione. Nonostante ciò, ha offerto una risposta articolata che vale come criterio di orientamento per tutti gli affidamenti di prestazioni intellettuali a soggetti esterni.

La distinzione fondamentale: incarico o appalto?

Quando una scuola deve reperire sul mercato un professionista esterno, l’ANAC individua due possibili scenari, ciascuno con conseguenze diverse sul piano amministrativo e contabile.

Scenario 1 – Incarico ex art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001

Se la prestazione è altamente qualificata e risponde a un’esigenza temporanea e straordinaria dell’istituzione scolastica, si configura un incarico di natura intellettuale ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001.

In questo caso:
– non è necessario acquisire il CIG;
– non si applicano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
– non è ammesso il rinnovo dell’incarico, perché la norma è pensata per rispondere a esigenze non stabili e non può essere usata per coprire fabbisogni permanenti.

A conferma di ciò, l’ANAC rinvia alla propria FAQ C6 (sezione “Tracciabilità dei flussi finanziari”), che esclude espressamente questi incarichi dagli obblighi di tracciabilità.

Scenario 2 – Appalto di servizi di natura intellettuale

Se invece la scuola, già prima di procedere all’affidamento, sa che la prestazione richiesta non è meramente occasionale e risponde a un bisogno continuativo o destinato a essere rinnovato, allora non si è più di fronte a un incarico individuale ma a un vero e proprio appalto di servizi.

In questo caso:
– è obbligatorio acquisire il CIG;
– si applicano le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
– occorre seguire le procedure previste dalla normativa sui contratti pubblici.

Tabella riepilogativa

Aspetto Incarico (art. 7, c. 6, D.Lgs. 165/2001) Appalto di servizi
Natura del fabbisogno Temporaneo e straordinario Continuativo o destinato a rinnovo
CIG Non richiesto Obbligatorio
Tracciabilità flussi finanziari Non si applica Si applica
Rinnovo Non ammesso Possibile nei limiti di legge
Procedura Incarico individuale Procedura di affidamento contratti pubblici

Un esempio pratico per le scuole

Per comprendere meglio la portata della distinzione, consideriamo due situazioni concrete riferite all’affidamento di un servizio di supporto psicologico.

Caso A – L’Istituto Comprensivo “Verdi” attiva uno sportello di ascolto psicologico per tre mesi, in risposta a un episodio critico verificatosi nella comunità scolastica (ad esempio, un evento traumatico che ha coinvolto gli studenti). L’esigenza è circoscritta nel tempo, nasce da una circostanza straordinaria e non è destinata a ripetersi. In questo caso la scuola può conferire l’incarico ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, senza acquisire il CIG.

Caso B – L’Istituto Comprensivo “Verdi” intende invece garantire un servizio stabile di supporto psicologico per gli alunni e per il personale scolastico, con cadenza settimanale, per l’intero anno scolastico, e prevede fin dall’inizio di rinnovare il servizio anche per l’anno successivo. In questo caso il fabbisogno non è temporaneo né straordinario: si tratta di un bisogno continuativo dell’amministrazione. La scuola deve quindi configurare l’affidamento come appalto di servizi, acquisire il CIG e rispettare gli obblighi di tracciabilità.

Lo stesso ragionamento si applica a qualsiasi altra figura professionale esterna: esperti di mediazione linguistica, formatori, consulenti tecnici, e così via.

Il criterio guida: la qualificazione del fabbisogno

L’indicazione più rilevante dell’ANAC riguarda il metodo: la scelta tra le due strade non dipende dalla forma contrattuale adottata, ma dalla natura reale dell’esigenza dell’amministrazione scolastica. È la valutazione preventiva del fabbisogno, effettuata dalla scuola prima dell’affidamento, a determinare la procedura corretta.

Questa impostazione è coerente con la giurisprudenza contabile consolidata, che ha più volte ribadito come la ratio dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 sia quella di impedire che il lavoro autonomo venga utilizzato per soddisfare esigenze strutturali dell’amministrazione.

Cosa devono fare le scuole

Le istituzioni scolastiche che intendono affidare incarichi a professionisti esterni devono quindi:

1. Analizzare la natura del fabbisogno prima di avviare qualsiasi procedura, verificando se l’esigenza è temporanea e straordinaria oppure continuativa.
2. Documentare la valutazione nella determina a contrarre o nell’atto di affidamento, motivando la scelta della procedura adottata.
3. Acquisire il CIG quando il fabbisogno è continuativo o si prevede il rinnovo.
4. Non rinnovare incarichi conferiti ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, per non incorrere nelle censure della giurisprudenza contabile.

Riferimenti

– ANAC, Atto del Presidente del 18 marzo 2026, Fasc. n. 949/2026 (USRECP 12/2026)
– Art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)
– ANAC, FAQ C6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

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