Pubblicato il nuovo accordo Stato-Regioni per la formazione sulla sicurezza
La Conferenza Stato-Regioni ha sancito l’Accordo per la formazione sulla sicurezza ai sensi dell’art. 37, comma 2 d.lgs.81/2008 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di TN e BZ, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza.
L’Accordo è stato definitivamente pubblicato sulla GU n. 119 del 24 maggio 2025.
L’Accordo, già annunciato con D.L. n. 146/2021, è finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza per tutti i soggetti della sicurezza sul lavoro, sostituendo gli Accordi per la Formazione del 2011 (lavoratore, datore, dirigente, preposto) e del 2016 (RSPP). Pertanto, sancito formalmente l’accordo, il testo include anche il relativo documento tecnico (ALL. A), che contiene i dettagli sui percorsi formativi.
L’intesa, siglata ai sensi dell’art. 37, comma 2, d.lgs. 81/2008, riorganizza e aggiorna gli accordi formativi già in vigore in tema di sicurezza stabilendo regole su:
- durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dei corsi obbligatori che rientrano tra le responsabilità dei datori di lavoro;
- modalità per le verifiche finali rivolte ai partecipanti, valide sia per la formazione iniziale sia per l’aggiornamento;
- monitoraggio e controllo delle attività formative e della corretta applicazione delle norme, con attenzione sia agli enti formatori sia ai destinatari della formazione.
Inoltre, il nuovo accordo definisce in modo preciso le ore obbligatorie di formazione per tutte le figure della sicurezza e i corsi di aggiornamento destinati a datori di lavoro e preposti.