Licenziamento del dipendente che usa dati aziendali per finalità personali

La sentenza non riguarda un caso scolastico, ma potrebbe facilmente esserlo. La pronuncia della Corte di Appello di Milano n. 302 del 2 aprile 2025 concerne un dipendente che ha acquisito illegittimamente il numero di telefono di una candidata all’assunzione, estrapolandolo dal suo Curriculum Vitae, intercettato durante lo smistamento della corrispondenza a cui era addetto. 

La Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento del dipendente per questa condotta, ritenendolo idoneo a integrare una grave violazione degli obblighi di diligenza di cui al CCNL del settore, del GDPR, costituendo un illecito trattamento di dati personali, e pertanto incompatibile con il permanere del vincolo fiduciario. 

Il comportamento, infatti, è stato prestato sia in violazione della privacy della candidata sia degli interessi della società: pur agendo nell’ambito delle sue mansioni, il dipendente ha commesso un illecito, poiché ha utilizzato informazioni personali (numero di telefono di una candidata all’assunzione) per scopi diversi da quelli previsti dalla legge, “limitandosi” a inviarle brevi messaggi di testo immediatamente sospesi quando richiesto dalla destinataria.

In pratica, la sentenza della Corte di Appello di Milano ha stabilito che è illegittimo il trattamento di dati personali non conforme alle disposizioni del GDPR, anche quando effettuato da un dipendente nell’ambito delle sue mansioni lavorative. 

La sentenza ha giudicato del tutto irrilevante, poi, la circostanza che il dipendente non avesse divulgato il dato a terzi, atteso che egli aveva comunque gravemente abusato delle sue prerogative, ledendo l’affidamento della società nella correttezza del suo operato. 

La Corte di Appello ha quindi ritenuto legittimo il licenziamento del dipendente, in quanto il suo comportamento ha violato le norme sulla protezione dei dati personali e ha causato un danno alla società.

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