Permessi retribuiti per le cd 150 ore, anche per lezioni erogate in modalità asincrona??
La domanda è adeguata ai tempi e riguarda le cd. 150 ore per frequentare corsi destinati al conseguimento di titoli di studio ai sensi dell’art. 37 CCNL del 18.01.2024: possono essere fruiti per la frequenza dei corsi di una università telematica, con lezioni erogate in modalità asincrona?
L’art. 37, comma 2, in particolare, dispone che i permessi in parola “sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, …”. Inoltre, il successivo comma 5 prevede che “il personale che fruisce dei permessi di cui al comma 1 è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.”
L’orientamento giurisprudenziale espresso dal giudice di legittimità (Cass. Civ., sez. lavoro, sent. n. 10344/2008 e ribadito nella sent. n. 17128/2013) conferma che per frequenza ai corsi deve intendersi la partecipazione alle lezioni coincidenti con l’orario di servizio, con esclusione della mera attività di studio. La Corte afferma che“i permessi retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati nella clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per tutte le necessità connesse all’esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari …”.
Nella stessa direzione si ricorda la Circ. Dip. Funzione Pubblica n. 12 del 2011.
Pertanto, in relazione alle lezioni erogate in modalità asincrona da università telematiche è condivisibile l’affermazione che il lavoratore ha diritto a fruire dei permessi “solo nel caso in cui” provi “alla propria amministrazione di appartenenza di aver seguito effettivamente lezioni trasmesse in via telematica esclusivamente in orari e giorni coincidenti con quelli in cui” è “tenuto a svolgere la propria attività lavorativa” (Corte dei Conti Sicilia Sentenza n. 171/2015)