Contribuzione ANAC dovuta per il 2025
È stata pubblicata sulla GU la delibera n. 598 del 30 dicembre 2024 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, che definisce la contribuzione a favore dell’ANAC per l’anno 2025.
Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’ANAC i seguenti soggetti pubblici e privati:
- le stazioni appaltanti e, pertanto, le scuole;
- gli operatori economici che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a);
- le società organismo di attestazione (art. 100, comma 4, d.lgs. n. 36/2023).
Fermo restando quanto previsto dalla delibera A.N.AC. n. 584 del 2023, sono soggette a obbligo contributivo anche le procedure in house (art. 1, comma 4).
Sono esentati dall’obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:
- affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 così come individuate con le delibere dell’ANAC n. 359/2017 e n. 1078/2018;
- affidamento alle quali si applica il decreto del MAECI del 2.11.2017, n. 192 (Regolamento contratti appalti esteri)
Importo stimato appalto/ concessione | Quota stazioni appaltanti |
Quota operatori economici |
Inferiore a € 40.000 | Esente | Esente |
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 | € 35,00 | Esente |
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000 | € 250,00 | € 18,00 |
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000 | € 250,00 | € 33,00 |
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000 | € 410,00 | € 77,00 |
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000 | € 90,00 | |
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.0000 | € 660,00 | € 165,00 |
Il mancato pagamento della contribuzione comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.