Qualità della vita e lavoro agile

Il d.lgs. 15 marzo 2024, n. 29, reca disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane e comprende anche novità per i lavoratori anziani, cioè quelli che hanno compiuto 65 anni…. a differenza dell’OMS per la quale un lavoratore anziano è invece il lavoratore che ha superato i 55 anni.

L’art. 5 del d.lgs. 29/2024 contiene le misure per la promozione della salute e dell’invecchiamento attivo da attuare nei luoghi di lavoro, ad esempio attraverso l’adempimento degli obblighi di valutazione dei fattori di rischio e della sorveglianza sanitaria, che comunque sono già considerati dal TUSL. Infatti, l’art. 28 d.lgs. 81/2008 segnala che la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Nei luoghi di lavoro, leggiamo al comma 1 dell’art. 5, la promozione della salute, la cultura della prevenzione e l’invecchiamento sano e attivo della popolazione anziana sono garantiti dal datore di lavoro attraverso gli obblighi di valutazione dei fattori di rischio e di sorveglianza sanitaria previsti dal d.lgs. 81/2008, tenendo conto del modello WHP (Workplace Health Promotion) raccomandato dall’OMS (Organizzazione mondiale della sanità), che prevedono l’attivazione di processi e interventi tesi a rendere il luogo di lavoro un ambiente adatto anche alle persone anziane attraverso idonei cambiamenti organizzativi.

Il secondo comma si sofferma, infatti, anche sul lavoro agile: il datore di lavoro adotta ogni iniziativa diretta a favorire le persone anziane nello svolgimento, anche parziale, della prestazione lavorativa in modalità agile, nel rispetto della disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali di settore vigenti.

Ad maiora!!!!

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