IBAN della Scuola: non è obbligatorio pubblicarlo, anzi è vietato
Le Linee Guida AGID – “Emanazione della nuova versione delle «Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi». (Determina n. 209/2018) – precisano che “per evitare che gli utenti possano eseguire dei bonifici non integrati con il Sistema pagoPA, è fatto divieto ai soggetti tenuti per legge all’adesione a pagoPA di pubblicare in qualsiasi modo l’IBAN di accredito”. Il divieto non prevede eccezioni.
L’obbligo di pubblicazione, ora risolto, derivava dall’art. 36 d. lgs. n. 33/2013 ai sensi del quale “Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”, ed inizialmente l’art. 5 parlava proprio dell’IBAN.
L’art. 5 del CAD però è stato modificato prima dal D.Lgs. n. 179/2016 e successivamente dal D.Lgs n. 217/2017 e adesso non prevede più l’obbligo di pubblicazione dell’IBAN, ma solo la necessità dell’utilizzo della piattaforma di cui al sistema pagoPA.
Ancorché tardivamente, il 29 luglio 2022 anche SIDI ne ha informato le scuole. È, pertanto, opportuno che le scuole eliminino dal loro sito, e in qualsiasi documento in cui sia citato, la menzione dell’IBAN della scuola, visto che ora vige il divieto di pubblicarlo.