Personale ATA e permesso mensile di 3 giorni di assistenza a disabili

A proposito dei permessi mensili di tre giorni per l’assistenza ai disabili (art. 33, comma 3,  legge n. 104/1992) l’art. 15 comma 6 del CCNL 29.11.2007 ne prevedeva la fruizione in tre  giornate intere. Per il solo personale ATA i commi 6 e 7 dell’art.  15 del CCNL 29.11.2007 sono integralmente sostituiti dall’art. 32 del CCNL 19.04.2018. La clausola contrattuale del 2018 non ha sostituito la previsione di cui all’art. 33, comma 3, ma al fine di consentire al personale beneficiario una più efficace soddisfazione dell’interesse tutelato, ha affiancato alla stessa una diversa modalità di fruizione, consentendo al lavoratore di assentarsi anche per alcune ore della giornata per complessive ore 18.

L’art. 32 del CCNL 19.04.2018  stabilisce, infatti, che “I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.

In particolare, ogni giornata di assenza corrisponde ad uno dei 3 giorni di permesso, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro previsto per tale giornata

Si tratta ovviamente di una possibilità, la cui scelta spetta al personale ATA in questione che può, quindi, scegliere i classici 3 giorni al mese o optare per 18 ore mensili. Pertanto, laddove il lavoratore intenda fruire nello stesso mese sia dei permessi orari sia di quelli giornalieri, fruizione c.d. mista, per ogni giornata di assenza andranno decurtate 6 ore indipendentemente dall’orario di lavoro previsto per la singola giornata di assenza. Ciò in quanto il contratto, nel definire l’equivalenza giorni/ore, ha ipotizzato un orario teorico di 6 ore per ogni giorno.

È però necessario garantire la funzionalità del servizio ATA e la migliore organizzazione possibile dell’attività amministrativa. Pertanto, il dipendente che fruisce dei permessi per l’assistenza ai disabili: 

  1. deve predisporre, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare alla Segreteria all’inizio di ogni mese;
  2. in caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata alla Segreteria nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso permesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente ATA utilizza il permesso.
Condividi il contenuto se lo trovi interessante