Codice Identificativo Univoco (ID ANPR): fissate le regole per il rilascio

Con Decreto Interministeriale del 3 marzo 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, sono state definite le modalità di attribuzione, da parte dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), di un codice identificativo univoco (ID ANPR) per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l’interoperabilità con le altre banche dati delle PP.AA. e dei gestori di servizi pubblici.

L’ ID ANPR viene attribuito ad ogni individuo all’atto della sua iscrizione in anagrafe e conseguente registrazione in ANPR al  fine di garantire l’interoperabilità dell’ANPR con le altre banche dati  delle PP.AA. e dei gestori di servizi pubblici (art. 2, comma 2, lettere a) e b)), nei limiti della conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto in commento, l’ ID ANPR verrà attribuito a tutti  gli  individui  già registrati  in ANPR. A decorrere dalla medesima data, l’ ID ANPR verrà attribuito  ad ogni individuo in fase di registrazione in ANPR. L’ ID ANPR si contraddistingue per le seguenti principali caratteristiche:

  • è alfanumerico con lunghezza di 9 caratteri compreso il check digit;
  • può essere generato soltanto dal sistema ANPR;
  • non contiene elementi identificativi dei dati anagrafici della persona a cui è attribuito,
  • è dotato di check digit (il check digit è l’ultimo carattere dell’ “ID ANPR” calcolato tramite uno specifico algoritmo per consentire di verificare la validità dei numeri che lo precedono) (art. 2, comma 3).

Decorso un anno dalla  pubblicazione  del   decreto  la consultazione dei dati in ANPR sarà consentita  esclusivamente  con l’ ID ANPR (art. 3, comma 3).
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