Tre professionisti a supporto della dirigenza

In questi mesi nelle scuole c’è un grande fermento, molte attività impegnative: i dirigenti si trovano ad affrontare l’incertezza e mutevolezza degli scenari professionali e tecnici.

Sul versante organizzativo il DPO, il Broker e il  RSPP offrono servizi professionali a supporto della dirigenza

Il DPO è la figura che affianca il titolare del trattamento per il supporto, controllo e prassi sulle disposizioni previste dal GDPR. Il RSPP supporta il dirigente svolgendo i compiti previsti dall’art. 33 TUSL e coordinando il Servizio di prevenzione e protezione (SPP). 

Nelle procedure di affidamento dei contratti assicurativi il Broker permane a fianco del dirigente per l’inderogabile analisi dei rischi, per la stesura del capitolato tecnico, la comparazione matematica ed il supporto al collaudo. 

Queste figure offrono attività di consulenza che prevede l’acquisizione di pareri, valutazioni tecniche o prestazioni particolari, ad es. formative, non riconducibili ad attività ordinarie: quello del broker nella gestione delle procedure di acquisizione dei servizi assicurativi si evidenzia anche come supporto al RUP. 

Infatti, l’art. 48, co. 2 D.L. n. 77/2021 prevede che “per ogni procedura PNRR, è nominato un responsabile unico del procedimento”, che porta con sé la possibilità di individuare un supporto al RUP. È quel soggetto dotato di specifiche competenze professionali, che si organizza anche con assunzione di rischio proprio, per soddisfare le esigenze della scuola. La consulenza del broker assicurativo, peraltro, non muove flusso finanziario per la scuola.

Questi professionisti tecnici garantiscono consulenza strategica, operativa, information technology a supporto del dirigente, ma sono difficili da selezionare e non ne è facile la sostituzione, anche per gli elevati swich cost. Immaginiamo anche solo lo spiegone per gli eventuali nuovi arrivati per far loro comprendere le caratteristiche dell’Istituto, le esigenze del personale scolastico e dell’utenza. 

Nel caso del broker poi si perde tutta la strategia dell’individuazione del contratto di assicurazione più adeguata ad ogni scuola da esporre poi al Consiglio d’Istituto a documentazione del miglior utilizzo del contributo volontario delle famiglie, secondo le previsioni degli artt. 5 co. 7 e 13, co 1 del D.I. 129/2018. Si pensi, ad es., alla sostituzione di un DPO  che mantiene la memoria degli accessi civici, delle pubblicazioni su amministrazione trasparente, fra poco controllate dai Revisori dei Conti, etc. 

Ancora più complicata la situazione in caso di affidamento diretto senza broker: verrebbe a mancare la formazione e la consulenza agli assistenti amministrativi per le pratiche infortunistiche a supporto delle famiglie

Anche per questo l’art. 49 comma 6 del d.lgs. 36/2023 tutela questi rapporti individuando la possibilità di non applicare la rotazione per importi inferiori a 5.000 euro.

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