RUP e supporto al RUP negli appalti PNRR

Per i contratti del PNRR  si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni  del DL n. 77/2021 (Semplificazioni-bis), del DL n. 13/2023 (PNRR III), nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR.

 L’art. 48, co. 2 del D.L. n. 77/2021 prevede che “per ogni procedura PNRR, è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera”.

La nomina del RUP, Responsabile Unico Procedimento, porta con sé l’eventuale possibilità di individuare un supporto al RUP; per evitare confusione si sottolinea che con il d.lgs 36/2023 il RUP diventa Responsabile Unico Progetto.

L’aspetto più importante da tener presente, però, “è che la stazione appaltante è tenuta ad individuare all’interno dell’amministrazione un RUP dotato di adeguata professionalità rispetto all’incarico da svolgere”. In caso non ci sia la possibilità, la funzione resta in default al dirigente.

Con il Parere Funzione Consultiva n.11 del 28 marzo 2023, l’ANAC ha chiarito le modalità con cui è possibile ricorrere da parte delle stazioni appaltanti a un supporto giuridico-legale per il RUP, anche esterno all’amministrazione.

 Solo nel caso in cui l’ente “individui un RUP carente dei requisiti richiesti, allora può affidare lo svolgimento di supporto al RUP ad altri dipendenti dell’amministrazione in possesso dei requisiti di cui il RUP è carente”. E soltanto in mancanza di tali requisiti all’interno della stazione appaltante/scuola, allora ci si può rivolgere a soggetti esterni individuati secondo le procedure e con le modalità previste dal Codice dei Contratti.

Pertanto, precisa ANAC “la stazione appaltante dovrà prima operare una ricognizione interna del personale dell’ente, e successivamente, in caso di esito negativo, potrà affidare tali servizi all’esterno, secondo le procedure del Codice”.

Infine, una imprescindibile indicazione. L’incarico esterno di supporto al RUP “costituisce un’obbligazione nei confronti del committente/scuola con oggetto il compimento del servizio, l’organizzazione dei mezzi necessari di tipo imprenditoriale per eseguirlo, e l’assunzione in proprio del rischio di esecuzione della prestazione”.

Per quanto riguarda le tariffe previste per il supporto al RUP prestato da esterni, per ANAC sono applicabili le tariffe per professioni legali, dato che si tratta di un supporto giuridico al RUP, che non dispone di tali competenze, per l’intera procedura o parte di essa. 

Va pertanto intesa come un’attività professionale in proprio, richiedendo non solo che il soggetto affidatario sia dotato di specifiche competenze professionali, ma che si organizzi anche, con assunzione del rischio, per soddisfare le esigenze dell’ente.

Gli Associati possono consultare il Parere Funzione Consultiva n.11 del 28 marzo 2023.

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