Più riservatezza sul salario accessorio

La tutela della privacy è fondamentale per garantire il rispetto dei diritti dei dipendenti e degli studenti nel settore scolastico.

Il Garante della privacy ha fornito linee guida specifiche per assicurare una corretta gestione delle informazioni sensibili e particolari:

La riservatezza sul salario accessorio è divenuta un tema cruciale nelle scuole, poiché i sindacati non possono conoscere i nominativi dei dipendenti che ricevono una retribuzione accessoria e i relativi importi liquidati con il fondo d’istituto. Il Garante della privacy, Pasquale Stanzione, ha fornito chiarimenti al riguardo, sottolineando l’importanza della tutela della privacy dei dipendenti scolastici.

Per garantire la riservatezza, nelle comunicazioni ai dipendenti è fondamentale utilizzare modalità individualizzate, soprattutto se contengono dati sensibili e particolari. Le comunicazioni devono avvenire tramite indirizzo e-mail individuale e solo da personale autorizzato. Anche nella trasmissione di documenti cartacei si devono adottare precauzioni, come l’invio in plico chiuso e la sottoscrizione per ricevuta.

Inoltre, nella trasmissione di documenti contenenti dati sensibili ad altri uffici scolastici è necessario utilizzare cautele specifiche, assicurando che i documenti contengano solo le informazioni strettamente indispensabili e siano trasmessi esclusivamente agli uffici e al personale autorizzato.

Per quanto riguarda la pubblicazione degli esiti degli scrutini e degli esami, il Garante ha fornito ulteriori indicazioni, evidenziando l’importanza di rispettare la normativa sulla privacy e di evitare la pubblicazione online dei voti, che potrebbe determinare una violazione ingiustificata del diritto alla riservatezza degli studenti. È preferibile utilizzare il registro elettronico o altre modalità che garantiscano l’accesso selezionato ai dati.

Infine, il fornitore di servizi informatici e del registro elettronico deve essere designato responsabile del trattamento, conformemente all’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679.

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