Dirigente: esenti da responsabilità per conduzione locali??

Con la legge n. 215/2021, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, viene modificato anche l’art. 18 del d.lgs. n.81/2008, Testo Unico Sicurezza Lavoro (TUSL)  per due fondamentali aspetti quali le responsabilità derivate dalla conduzione dei locali scolastici e l’eventuale interdizione degli stessi

I dirigenti scolastici sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale se:

  1. hanno tempestivamente e formalmente richiesto all’Ente proprietario dell’immobile tutti quegli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, 
  2. hanno adottato le misure di carattere gestionale di propria competenza concernenti la sicurezza. 

Inoltre, il Testo Unico Sicurezza Lavoro (TUSL) rivisitato stabilisce che in caso di un pericolo grave e immediato i dirigenti possono operare l’interdizione parziale o totale dell’utilizzo dei locali/edifici scolastici assegnati, nonché ordinarne l’evacuazione, valutata la situazione con la diligenza del buon padre (madre) di famiglia.

Contestualmente è comunque necessario darne tempestiva comunicazione all’Ente tenuto alla fornitura/manutenzione degli edifici stessi, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. In questi casi non si applicano gli articoli 331, 340 (interruzione di pubblico servizio) e 658 (procurato allarme) del codice penale.

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