Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali/familiari per gli ATA
Il personale ATA ha diritto a fruire di permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari. Infatti, l’art. 31, comma 1, del CCNL del 19.04.2018 – stabilisce che “il personale ATA, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione”.
Il dipendente ATA è, pertanto, tenuto a fornire una motivazione, personale o familiare, che deve essere documentata, anche mediante autocertificazione del dipendente interessato.
I motivi addotti dal lavoratore ATA non sono soggetti però alla valutazione del dirigente. Infatti, il CCNL prevede genericamente che tali permessi possono essere fruiti “per motivi personali e familiari” consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune ai fini del ricorso a tale particolare tutela, introdotta per la prima volta con l’ultimo CCNL.
Di contro è necessario non solo che lo stesso dipendente indichi quale sia la motivazione, ma che la documenti, eventualmente anche mediante autocertificazione. Sotto questo profilo, si osserva che il ricorso all’autocertificazione implica una precisa assunzione di responsabilità in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese.
Quello che però ha maggiormente interessato l’ARAN circa questo tipo di permesso, che ha fornito un parere, è il comma 2, lett. b) “non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora”, stabilendo che non è consentito l’utilizzo per “frazione di ora”, cioè per un arco temporale inferiore ad una sola ora. In parole diverse il dipendente ATA non potrà fruire di tali permessi per 20 o anche per 50 minuti, mentre è possibile che il permesso sia utilizzato per frazioni superiori alla prima ora (un’ora e 15, un’ora e trenta, due ore e venti, ecc.).
Da ciò consegue che il dipendente dovrà richiedere il permesso almeno per un’ora e, nel caso in cui lo stesso si assenti per un arco temporale inferiore all’ora, l’incidenza sul monte ore annuo sarà sempre di un’ora.
In questo modo si sopperisce anche all’esigenza di evitare una eccessiva frammentazione dei permessi, che potrebbe essere determinata, nel momento di applicazione, da un utilizzo periodico o frequente, anche se temporalmente circoscritto nella durata.