Manifestazione di interesse: criterio cronologico oppure sorteggio???

La prima domanda è se si può scegliere l’operatore economico sulla base del criterio cronologico in risposta ad una manifestazione d’interesse.

Il criterio cronologico, cioè l’ordine di arrivo delle manifestazioni di interesse al protocollo della stazione appaltante/scuola, non può ritenersi strumento idoneo per assicurare la scelta degli operatori da far concorrere, in quanto non è in grado di garantire la medesima casualità del sorteggio e di neutralizzare il possibile rischio di asimmetrie informative tra i potenziali concorrenti. 

Questo è il principio sancito dall’ANAC con la delibera 827/2019 resa a conclusione di un parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, d.lgs. 50/2016.

Relativamente, invece, alla possibilità di utilizzare il sorteggio, si premette che in applicazione degli artt. 40 e 44 del Codice dei Contratti Pubblici corre l’obbligo di digitalizzare le procedure di affidamento. Infatti, le piattaforme e-procurement contemplano la funzione “sorteggio”, nel caso in cui la stazione appaltante voglia procedere ad una limitazione degli inviti. 

Sebbene sia preferibile non limitare la concorrenza, qualora la stazione appaltante/scuola decida di limitare il numero degli inviti, è sufficiente utilizzare questo metodo, preventivamente determinato dalla stazione appaltante/scuola. 

Ad ogni modo, in conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali nonché dell’ANAC, si ritiene preferibile ricorrere al sistema del sorteggio, qualora non siano stati previsti altri criteri oggettivi per la selezione dei fornitori, a condizione che ciò sia stato debitamente reso noto nell’avviso a manifestare interesse. Ciò in quanto, il criterio della tempestività della domanda non garantisce la medesima casualità del sorteggio. 

Si rappresenta, inoltre, che il dirigente può procedere direttamente al sorteggio senza alcuna necessità di nominare una commissione ad hoc. Queste precisazioni sono contenute nel Parere MIT del 23/7/2020, n. 698. 

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