Esclusione dalla procedura d’appalto per gravi violazioni fiscali

Esclusione dalla procedura d’appalto per gravi violazioni fiscali

È stato pubblicato il decreto MEF 28 settembre 2022 “Disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate”. Il  decreto,  adottato  ai  sensi  e  per  gli  effetti dell’art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, individua i limiti e le condizioni per l’operatività della causa  di esclusione dalla  partecipazione  a  una  procedura  d’appalto  degli operatori  economici  che  hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale.

Viene considerata violazione l’inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:

  1. a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
  2. b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
  3. c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione (artt. 36-bis e 36-ter dPR n. 600/1973 e dell’art. 54-bis dPR n. 633/1972).

La violazione si considera grave quando comporta l’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte/tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto.

Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l’operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico.

In ogni caso, l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.

… ma quando la  violazione  grave si considera non  definitivamente  accertata??? La violazione è valutabile  per   l’esclusione   dalla partecipazione alle procedure di affidamento di  contratti  pubblici quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere  all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo/la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati. 

  Le  violazioni  non  rilevano, invece,  se in relazione alle stesse è  intervenuta  una pronuncia  giurisdizionale  favorevole  all’operatore  economico  non passata in giudicato, sino all’eventuale riforma della stessa o  sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati  adottati  provvedimenti  di  sospensione   giurisdizionale   o amministrativa.

Gli ASSOCIATI possono leggere il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 settembre 2022.


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