Contro il revenge porn più poteri al Garante della Privacy

Il revenge porn consiste nella diffusione di immagini pornografiche o sessualmente esplicite a scopo vendicativo (ad esempio per “punire” l’ex partner che ha deciso di porre fine ad una relazione) o per denigrare pubblicamente, bullizzare e molestare la persona cui si riferiscono.

A fine primavera sono partiti i primi cinque provvedimenti adottati dal Garante Privacy a tutela di potenziali vittime di revenge porn. L’intervento rientra tra i compiti attribuiti all’Autorità dalle modifiche normative introdotte al Codice privacy  a dicembre 2021. 

Ora spetta infatti al Garante ricevere segnalazioni da parte di chiunque, compresi i minori con più di quattordici anni, abbia un fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, video, foto a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano possano essere pubblicati sulle piattaforme digitali, senza il suo consenso. Ricevuta la segnalazione il Garante si attiva tempestivamente per disporre il blocco preventivo nei confronti delle piattaforme indicate dal segnalante.

Sono interventi che l’Autorità già svolgeva ma che la nuova modifica normativa ha maggiormente circostanziato, imponendo tempi di reazione rapidi: l’Autorità si deve muovere entro 48 ore dalla richiesta, una novità che ricalca quanto già previsto per il cyberbullismo. 

In particolare è l’art. 144-bis (Revenge porn) del Codice Privacy, come modificato dall’art. 9, comma 1, lettera e) del DL 139/2021, ad assegnare al Garante maggiore incisività di intervento. Viene, infatti, previsto che chiunque – compresi i minori, che dopo i 14 anni possono agire da soli, mentre al di sotto devono affidarsi ai genitori a chi ne esercita la tutela – possa rivolgersi al Garante se ritiene che «immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso».

Un comportamento questo che viola l’articolo 612-ter de Codice penale, che punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 5mila a 15mila euro la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Per gli Associati alleghiamo il Vademecum del Garante “Revenge porn e pornografia non consensuale. I suggerimenti del Garante per prevenirli e difendersi”


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