Un dipendente scolastico può fruire delle cure termali??

Un dipendente scolastico può fruire delle cure termali??

Una Collaboratrice Scolastica ci chiede come fruire delle cure termali, come ha fatto la sorella dipendente di una grande azienda privata.

Il congedo per cure termali è un tipo di permesso riconosciuto dall’art.13 comma 3 e seguenti del DL 463/1983, che stabilisce che “per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, su motivata prescrizione di un medico specialista dell’unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall’INPS e dall’INAIL, su motivata prescrizione dei medici dei predetti istituti”.

Successivamente al DL 463/1983, l’art. 22 comma 25 legge 724/1994 ha così disposto: “Il comma 42 dell’art. 3 della legge 24.12.1993, n.537, è sostituito dal seguente “Salvo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 37 del testo unico approvato con DPR 3/57, sono abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono…” 

Il rinnovato quadro normativo ha apportato modifiche sostanziali alla normativa che concerne le cure termali, rendendo, di fatto, il congedo per cure terminali fruibile solo per i lavoratori dipendenti del settore privato.

In altre parole il congedo per “cure termali” non esiste più.

Per i dipendenti pubblici è possibile, quindi, effettuare cure termali solo nel periodo di ferie o assentandosi per malattia, qualora però la cura termale sia per riabilitazione o terapie dovuta a stati patologici. Solo in questo caso, quindi, ci si può assentare dal lavoro, a patto che il medico della ASL sottoscriva un certificato in cui affermi che le cure in questione devono essere effettuate in maniera tempestiva sconsigliando, al tempo stesso, un differimento del trattamento termale.

Con Sentenza n. 14957 del 27.11.2001 la Cassazione Sez. Lavoro ha affermato che la concessione di permessi per cure termali – stante la normale compatibilità di dette cure con il godimento delle ferie annuali – necessita di una certificazione medica specialistica contenente una espressa motivazione in ordine alla indifferibilità delle cure in rapporto alle esigenze terapeutiche e riabilitative derivanti dalla patologia in atto. Secondo la Corte non è sufficiente la semplice attestazione medica, con la formula stampigliata (“indilazionabile”) della sussistenza del requisito clinico e medico legale previsto dalla normativa.

Gli ASSOCIATI possono scaricare la sentenza della Cassazione Sez. Lavoro Sent. n. 14957 del 27.11.2001


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