Non solo peculato e falso, ma un danno all’immagine e al prestigio

Non solo peculato e falso, ma un danno all’immagine e al prestigio

L’operazione non era così complicata: era sufficiente inserire, fraudolentemente, il proprio nominativo nella distinta del personale con contratto breve e saltuario (supplenti), al tempo allegata ai mandati di pagamento degli stipendi. 

Chiaramente la somma complessiva dei mandati risultava maggiore rispetto all’effettiva somma delle retribuzioni spettanti ai supplenti aventi diritto; la differenza veniva incassata dal direttore, che poi, tagliando la distinta in corrispondenza del proprio nome, nascondeva l’evidenza della manovra truffaldina.

In relazione agli illeciti pagamenti effettuati negli anni 2007-2014 il GIP presso il Tribunale di Brescia condannava il direttore sga a due anni di reclusione per i reati di peculato e falso (sentenza n. 1541/2017 emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., in giudicato dal 6.11.2017). Dopo la condanna, la DSGA, nel frattempo licenziata, risarciva al Ministero la somma di 795.354,66 euro relativa agli illeciti commessi negli anni 2007-2014.

La Corte dei Conti ha ritenuto il direttore sga responsabile di avere dolosamente incassato denaro pubblico, disponendo indebiti pagamenti a proprio favore dal conto corrente bancario della scuola di servizio per diversi anni. Con la Sentenza 26 aprile 2022 n. 111, la Corte dei Conti ha precisato che i fatti gravi ed altamente disdicevoli commessi dal direttore sga, reiterati nel tempo e finalizzati all’appropriazione di rilevanti somme, sono palesemente lesivi del prestigio del soggetto pubblico, scuola di servizio/P.A.; in particolare, la vicenda ha avuto una vasta eco sui mass media locali e non solo. 

L’ammontare del danno risarcibile individuato dalla Corte dei Conti è tuttavia stato ridotto equitativamente. In accoglimento delle argomentazioni prospettate dalla difesa la rideterminazione, come spesso effettuata dalla Corte dei Conti, si giustifica  tenendo conto della somma restituita dal direttore e della patologia di cui è risultata affetta la persona in questione e che l’avrebbe portata ad agire illecitamente. 

La Corte dei Conti ha esercitato l’azione anche nei confronti dell’Istituto Cassiere, ritenendolo responsabile a titolo di colpa grave (dunque in via sussidiaria) per aver violato la Convenzione di Cassa, eseguendo pagamenti eccedenti quanto previsto dalla Convenzione stessa (mandati intestati al direttore sono liquidabili solo se riferiti al reintegro delle minute spese o agli emolumenti personalmente spettanti).

Per gli iscritti all’Associazione DSGAONLINE ecco la Sentenza:


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