Il calcolo delle ferie per gli ATA che lavorano su 5 gg settimanali … e non solo.

Aprile 2022 non è così lontano e perciò è opportuno riflettere sulla modalità del calcolo delle ferie … per non penalizzare il personale. Le domande che ci sono state rivolte sono due: il conteggio delle ferie in caso di 5 gg lavorativi settimanali e se il conteggio delle ferie non ancora godute dello scorso a.s. deve essere riproporzionato in caso di passaggio da orario di settimana lunga (scorso anno) ad orario di settimana corta (anno corrente). 

È oramai assodato che per il personale ATA le ferie sono sempre rapportate a trentadue (32) giorni effettivi, o trenta (30) nel caso di assunti da meno di 3 anni, anche se sono lavorati solo 5 giorni settimanali, anziché i classici 6 giorni. 

Nel caso in cui il PTOF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di lavoro per il personale ATA il sesto è considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie (art. 13, comma 5, CCNL del 29.11.2007); per il calcolo delle ferie è quindi irrilevante che la settimana lavorativa di 36 ore sia articolata su cinque o sei giorni. 

In questa ottica è chiaro poi che i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.

Per il secondo quesito si ritiene opportuno rilevare che le ferie già maturate dal dipendente, essendo un diritto acquisito, non possono essere riparametrate. Pertanto, il numero di giorni di  ferie spettanti nello scorso anno scolastico rimane quello definito con riferimento all’orario di lavoro su 6 giorni, anche se le stesse debbano essere fruite in questo nuovo anno scolastico ad orario corto. 

Per quanto concerne il periodo di fruizione dei giorni residui di ferie, l’art. 13, comma 10, CCNL del 29.11.2007, così sancisce :” In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento [….] il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo”, sentito il parere del direttore. 

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