L’art. 80 indica i motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione; posto in positivo, l’art. 80 presenta i requisiti che un operatore economico deve possedere all’atto di partecipazione.
Sempre relativamente alla verifica dei requisiti è importante l’articolo 85, che, recependo l’articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, introduce il Documento di gara unico europeo (DGUE), fornito esclusivamente in forma elettronica.
Il DGUE è un documento che consente di dimostrare la legittimità a contrarre con la P.A. da parte di un operatore economico ed è costituito da un’autodichiarazione in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui si conferma che l’operatore economico soddisfa le tassative condizioni elencate. Sono previsti esclusivamente 6 motivi di esclusione legati a condanne penali e precisamente:
- partecipazione a organizzazione criminale (come definita all’art. 2 Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio);
- corruzione, quale definita all’art. 3 Convenzione Lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della UE o degli Stati membri dell’UE e all’articolo 2, paragrafo 1 Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio; nonché corruzione come definita nel diritto nazionale dell’amministrazione aggiudicatrice;
- frode ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari UE;
- reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all’art.1 e all’art.3 Decisione Quadro 2002/475/GAI del Consiglio ovvero istigazione, concorso, tentativo di commettere un reato quali definiti all’art. 4 Decisione Quadro;
- riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all’articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Nel DGUE viene eliminato l’obbligo, a suo tempo vigente, di riportare tutte le condanne penali dei vari rappresentanti di una società concorrente, così come non viene fatta menzione della regolarità del concorrente nel pagamento di imposte e contributi.
Per partecipazione ad una procedura d’ acquisti di modico valore, almeno in attesa della documentazione ufficiale, potrebbe essere accettata una Dichiarazione dei requisiti di partecipazione, che gli operatori economici rilasceranno ai sensi degli articoli 46 e 47 del dPR 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
Si allega un esempio di Dichiarazione dei requisiti di partecipazione, ricordando che da ora in poi tali modelli, esempi, procedure, etc saranno riservati ai soli associati.