Il personale ATA ha diritto a fruire di permessi orari retribuiti per particolari motivi personali
o familiari. Infatti, l’art. 31, comma 1, del CCNL del 19.04.2018 – stabilisce che “il personale
ATA, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi
personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione”.
Il dipendente ATA è, pertanto, tenuto a fornire una motivazione, personale o familiare, che
deve essere documentata, anche mediante autocertificazione del dipendente interessato.
I motivi addotti dal lavoratore ATA non sono soggetti però alla valutazione del dirigente.
Infatti, il CCNL prevede genericamente che tali permessi possono essere fruiti “per motivi
personali e familiari” consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare le situazioni
soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune ai fini del
ricorso a tale particolare tutela, introdotta per la prima volta con l’ultimo CCNL.
Di contro è necessario non solo che lo stesso dipendente indichi quale sia la motivazione,
ma che la documenti, eventualmente anche mediante autocertificazione. Sotto questo profilo,
si osserva che il ricorso all’autocertificazione implica una precisa assunzione di responsabilità in
ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese.
Quello che però ha maggiormente interessato l’ARAN circa questo tipo di permesso, che ha
fornito un parere, è il comma 2, lett. b) “non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora”,
stabilendo che non è consentito l’utilizzo per “frazione di ora”, cioè per un arco temporale
inferiore ad una sola ora. In parole diverse il dipendente ATA non potrà fruire di tali permessi
per 20 o anche per 50 minuti, mentre è possibile che il permesso sia utilizzato per frazioni
superiori alla prima ora (un’ora e 15, un’ora e trenta, due ore e venti, ecc.).
Da ciò consegue che il dipendente dovrà richiedere il permesso almeno per un’ora e, nel
caso in cui lo stesso si assenti per un arco temporale inferiore all’ora, l’incidenza sul monte ore
annuo sarà sempre di un’ora.
In questo modo si sopperisce anche all’esigenza di evitare una eccessiva frammentazione
dei permessi, che potrebbe essere determinata, nel momento di applicazione, da un utilizzo
periodico o frequente, anche se temporalmente circoscritto nella durata.

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