Il dPR 14.11.2002, n. 313 è il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.

È d’obbligo ricordarlo a seguito della domanda posta da una nostra lettrice: vuole sapere se si debba richiedere ai dipendenti scolastici neoassunti l’autocertificazione ai sensi del 445/2000 in sostituzione della certificazione antipedofilia (d.lgs. 39/2014).

A tal fine si fa presente che l’articolo 25 bis dPR n. 313/2002, rubricato “Certificato del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro” prevede chiaramente che: 

“1. Il certificato del casellario giudiziale di cui all’articolo 24 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti  diretti  e regolari con minori, al fine di verificare  l’esistenza  di  condanne per  taluno  dei  reati  di  cui  agli  articoli  600-bis,   600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del  codice  penale,  ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.” 

Il dipendente, pertanto, può produrre tutt’al più l’autocertificazione ai sensi del 445/2000 in attesa che il datore di lavoro (SCUOLA) acquisisca la certificazione.  

L’obbligo di acquisirlo è perciò del datore di lavoro (SCUOLA) e sorge all’atto dell’assunzione e quando, scaduto il termine di durata previsto (eventuale supplenza), il datore di lavoro (SCUOLA) stipuli altro/nuovo contratto con lo stesso lavoratore. 

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