Difterite, la tragedia di Palermo riporta al centro gli obblighi vaccinali: cosa devono fare le scuole
La morte a Palermo di una bambina di quattro anni per difterite, che non era stata vaccinata contro la malattia, riporta drammaticamente l’attenzione non soltanto sull’importanza della prevenzione vaccinale, ma anche sugli adempimenti che la normativa attribuisce alle istituzioni scolastiche. Una procedura che ogni anno coinvolge scuole e Aziende sanitarie e che prevede precise scadenze: 10 marzo, 10 giugno, 10 luglio e 20 luglio.
La notizia che arriva da Palermo è di quelle che impongono rispetto e prudenza. Una bambina di appena quattro anni è morta dopo aver contratto la difterite, una malattia infettiva divenuta rarissima in Italia proprio grazie alle vaccinazioni.
Il 25 agosto l’Istituto Superiore di Sanità ha confermato che i campioni analizzati sono risultati positivi al Corynebacterium diphtheriae e hanno rilevato il gene della tossina responsabile della difterite respiratoria. La bambina non era vaccinata contro la malattia.
Sulla vicenda sono in corso accertamenti della magistratura, mentre i genitori hanno presentato una denuncia nei confronti delle strutture sanitarie che hanno avuto in cura la piccola. Saranno quindi le indagini e gli accertamenti medico-legali a ricostruire compiutamente quanto accaduto e le eventuali responsabilità.
Al di là del singolo caso, sul quale sarebbe improprio formulare conclusioni, la tragedia pone però una domanda che interessa direttamente anche il mondo della scuola:
quali obblighi hanno oggi le istituzioni scolastiche nella verifica degli adempimenti vaccinali degli alunni?
La risposta è contenuta in una normativa che, sebbene introdotta nel 2017, è tuttora vigente e prevede un preciso meccanismo di collaborazione tra scuole e Aziende sanitarie.
La legge sull’obbligo vaccinale
La disciplina fondamentale è contenuta nel decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.
Consulta il D.L. 7 giugno 2017, n. 73 su Normattiva
La normativa prevede, per i minori da zero a sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati, una serie di vaccinazioni obbligatorie e gratuite.
Tra queste figura proprio la vaccinazione anti-difterica, insieme alle vaccinazioni anti-poliomielitica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse e anti-Haemophilus influenzae tipo b, oltre alle vaccinazioni contro morbillo, rosolia, parotite e varicella secondo le condizioni e le coorti previste dalla legge.
Consulta la pagina del Ministero della Salute sulla Legge vaccini
Il ruolo delle scuole: l’articolo 3-bis
Per le istituzioni scolastiche la disposizione fondamentale è l’articolo 3-bis del D.L. n. 73/2017, che disciplina le misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali.
Il principio è importante: la scuola non deve trasformarsi in un’autorità sanitaria né effettuare autonomamente valutazioni sullo stato vaccinale degli alunni.
La verifica è costruita attraverso uno scambio di informazioni tra istituzione scolastica e Azienda sanitaria territorialmente competente.
È quindi utile ricordare l’intera procedura.
Entro il 10 marzo: la scuola invia gli elenchi
Entro il 10 marzo di ogni anno, i dirigenti scolastici devono trasmettere alle Aziende sanitarie territorialmente competenti l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico successivo di età compresa tra zero e sedici anni e dei minori stranieri non accompagnati.
È il primo adempimento che la legge pone direttamente a carico della scuola.
Entro il 10 giugno: l’ASL effettua la verifica
Il controllo vero e proprio sulla posizione vaccinale viene effettuato dall’Azienda sanitaria.
Entro il 10 giugno, l’ASL restituisce alla scuola gli elenchi indicando i soggetti che risultano:
- non in regola con gli obblighi vaccinali;
- non ricompresi nelle condizioni di esonero, omissione o differimento previste dalla legge;
- e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all’Azienda sanitaria competente.
È dunque l’ASL, e non la scuola, a certificare l’esistenza della posizione da regolarizzare.
La scuola deve quindi contattare le famiglie
Ricevuto l’elenco dall’Azienda sanitaria, il dirigente scolastico invita i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o gli affidatari dei minori indicati nell’elenco a depositare la documentazione prevista dalla legge.
La documentazione può attestare l’effettuazione delle vaccinazioni oppure l’esonero, l’omissione o il differimento nei casi consentiti dalla normativa o, ancora, la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’Azienda sanitaria.
Entro il 10 luglio: la documentazione delle famiglie
I genitori, tutori o affidatari interessati devono depositare la documentazione richiesta entro il 10 luglio.
Anche questo passaggio è importante dal punto di vista organizzativo: non è necessario richiedere indiscriminatamente la documentazione vaccinale a tutte le famiglie.
La richiesta interviene nell’ambito della procedura prevista dall’articolo 3-bis e riguarda le posizioni individuate dall’Azienda sanitaria.
Entro il 20 luglio: la scuola chiude il procedimento con l’ASL
Entro il 20 luglio, il dirigente scolastico trasmette all’Azienda sanitaria la documentazione ricevuta oppure comunica il mancato deposito.
Da questo momento gli ulteriori adempimenti relativi all’obbligo vaccinale rientrano nelle competenze dell’autorità sanitaria.
La differenza tra scuola dell’infanzia e scuola dell’obbligo
Occorre poi ricordare una distinzione essenziale.
Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, il rispetto degli obblighi vaccinali costituisce un requisito di accesso.
Diversa è la situazione dalla scuola primaria in poi.
Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale non impedisce al bambino o al ragazzo di frequentare la scuola né di sostenere gli esami.
In questi casi viene attivato dall’ASL il percorso previsto dalla legge e può essere applicata ai responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.
La scuola, pertanto, non applica autonomamente la sanzione e, dalla primaria in poi, non può impedire la frequenza dell’alunno per il solo fatto della mancata vaccinazione.
Vaccinazioni e privacy: cosa ha stabilito il Garante
La procedura comporta inevitabilmente il trattamento di dati relativi alla salute, appartenenti alle categorie particolari di dati personali.
Sul punto è intervenuto espressamente il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 117 del 22 febbraio 2018, dedicato proprio alle:
“Modalità tecniche per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti tra le istituzioni scolastiche/educative e formative e l’Azienda sanitaria locale competente”.
Consulta il provvedimento n. 117 del 22 febbraio 2018 del Garante Privacy
Il Garante ha chiarito alcuni aspetti particolarmente importanti per le segreterie scolastiche.
Innanzitutto, lo scambio di informazioni deve essere limitato ai dati strettamente necessari per consentire l’identificazione dell’alunno e l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge.
Il Garante ha ritenuto, ad esempio, eccedente rispetto a questa finalità l’indicazione dell’indirizzo di residenza e del domicilio.
Ma c’è un altro passaggio del provvedimento che merita particolare attenzione nelle scuole: il personale coinvolto deve ricevere specifiche istruzioni sul trattamento dei dati.
Non dovrebbe quindi esserci un accesso indiscriminato da parte di tutto il personale amministrativo alle informazioni relative alla situazione vaccinale degli alunni.
PEC dedicata e accessi controllati
Il documento esaminato dal Garante contempla due modalità principali di scambio delle informazioni:
Posta elettronica certificata oppure sistema informativo web messo a disposizione dalla Regione o Provincia autonoma, con accesso mediante apposite credenziali.
Il Garante ha inoltre richiamato l’opportunità di adottare accorgimenti organizzativi tali da evitare che personale non coinvolto nella procedura possa conoscere dati relativi alla salute.
È un aspetto che le istituzioni scolastiche dovrebbero tenere presente nella definizione delle proprie procedure interne, individuando chiaramente chi è autorizzato a ricevere, consultare, trattare e trasmettere questi dati.
Le circolari ministeriali
Alla disciplina legislativa si sono aggiunte le indicazioni operative emanate congiuntamente dai Ministeri della Salute e dell’Istruzione.
Tra i documenti di riferimento assume particolare rilievo la circolare congiunta Ministero della Salute-MIUR del 27 febbraio 2018, alla quale si sono aggiunte le successive indicazioni per l’anno scolastico 2018/2019.
Consulta la circolare ministeriale sugli adempimenti vaccinali
Naturalmente, le parti delle circolari riferite alle specifiche fasi transitorie dei primi anni di applicazione devono essere lette nel loro contesto temporale. La disciplina strutturale oggi rilevante per le scuole rimane quella contenuta nell’articolo 3-bis del D.L. n. 73/2017.
Le quattro date che le scuole devono ricordare
La procedura può essere quindi riassunta in quattro scadenze:
| Data | Adempimento |
|---|---|
| 10 marzo | La scuola trasmette all’ASL gli elenchi degli iscritti per l’anno scolastico successivo |
| 10 giugno | L’ASL restituisce alla scuola l’elenco delle posizioni da regolarizzare |
| 10 luglio | Le famiglie interessate depositano la documentazione richiesta |
| 20 luglio | La scuola trasmette all’ASL la documentazione ricevuta o comunica il mancato deposito |
Una procedura da non considerare un semplice adempimento burocratico
La tragedia avvenuta a Palermo non deve essere utilizzata per anticipare giudizi sulle responsabilità individuali, che competono esclusivamente alle autorità chiamate ad accertarle.
Ma può e deve indurre le istituzioni a verificare che i meccanismi di prevenzione previsti dalla legge funzionino realmente.
Per le scuole questo significa anche verificare che gli adempimenti previsti dall’articolo 3-bis non siano considerati una formalità da archiviare annualmente.
La norma costruisce infatti una vera e propria catena di controllo:
scuola → Azienda sanitaria → verifica → famiglia → scuola → Azienda sanitaria.
Ogni soggetto ha un compito preciso e tempi determinati.
La scuola non deve accertare clinicamente se un bambino sia vaccinato e non deve sostituirsi all’Azienda sanitaria. Deve però trasmettere gli elenchi, ricevere le risultanze, attivare le famiglie interessate e comunicare all’ASL l’esito della procedura.
Ed è proprio nei sistemi complessi che il rispetto puntuale di ciascun passaggio assume valore sostanziale.
La morte di una bambina di quattro anni per una malattia che decenni di vaccinazioni avevano reso rarissima nel nostro Paese rappresenta, prima di tutto, una tragedia per la sua famiglia e per l’intera comunità.
Ma rappresenta anche un richiamo alla responsabilità di tutte le istituzioni coinvolte.
Per le scuole conoscere e applicare correttamente la normativa sugli obblighi vaccinali non è soltanto un adempimento amministrativo: è una parte, piccola ma concreta, del sistema pubblico di prevenzione e tutela della salute dei minori.
Riferimenti essenziali
- D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito dalla L. 31 luglio 2017, n. 119, con particolare riferimento agli artt. 1, 3 e 3-bis: testo vigente su Normattiva
- Ministero della Salute – Legge vaccini: scheda ufficiale e quadro degli obblighi
- Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 117 del 22 febbraio 2018, doc. web n. 7873593: testo integrale del provvedimento
- Ministero dell’Istruzione – indicazioni sugli adempimenti vaccinali: documentazione ministeriale
- Ministero della Salute – Calendario vaccinale: consulta il calendario vaccinale


