10 DOMANDE AD … ALBERICO SORRENTINO – ANIEF
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Un anno fa è stato firmato il nuovo CCNL del comparto scuola. A distanza di un anno, quali sono le valutazioni delle organizzazioni sindacali in merito alla valorizzazione dei D.S.G.A., disciplinata nel contratto? Quali i risultati ottenuti?
Innanzitutto, non ci si può esimere dal rilevare come la presenza di un D.S.G.A. abbia influito in maniera positiva nel contesto contrattuale. Ed invero, dopo decenni di marginale attenzione verso la figura professionale del D.S.G.A., grazie alla rappresentanza dell’intera categoria a mezzo di un D.S.G.A. ANIEF, la figura dei Direttori Amministrativi è stata posta al centro del dibattito sindacale. Dunque, già questa circostanza può essere intesa come un grande risultato, difatti l’asse dell’attenzione verso questi ultimi è notevolmente mutata ai tavoli contrattuali.
Così come non ci si può esimere dal rilevare che anche per quanto concerne l’aspetto economico, l’incisivo intervento dell’ANIEF abbia portato ad un incremento dell’indennità di direzione parte fissa di 65 euro lordi, per un importo complessivo pari ad Euro 2.764,20 da suddividere in 12 mensilità. E’ un importo che non può certo soddisfare appieno, ma è sicuramente un punto di svolta rispetto a quanto riconosciuto in passato.
Quanto, invece, all’indennità di parte variabile, come ben sappiamo, continua ad essere finanziata con le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, assorbendo qualsiasi compenso per prestazioni eccedenti.
Tuttavia, in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 30, comma 2, lett. a), è possibile incrementare le misure degli importi indicati nell’Allegato C del CCNL – “Misure economiche dei parametri per il calcolo dell’indennità di direzione parte variabile”, anche a valere sui fondi previsti dalla legge 160/2019. Per tali ragioni, la proposta formulata dall’ANIEF, è di consentire anche al Direttore SGA di accedere alle risorse per la valorizzazione del personale scolastico, i cui importi devono essere determinati in sede di Contrattazione Integrativa Nazionale, al fine di evitare possibili disparità di trattamento in sede di Contrattazione Integrativa d’Istituto.
Sempre da un punto di vista economico, di notevole rilievo è la possibilità, per il personale titolare di incarico di D.S.G.A., di accedere ai “compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati – ivi incluso il MIM – da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo per il miglioramento l’offerta formativa” (Art. 56 comma 4). Com’è noto ai più, prima della sottoscrizione dell’attuale C.C.N.L., detta possibilità di accesso ai compensi connessi ai progetti finanziati dal MIM (si pensi a titolo esemplificativo e non esaustivo, al PNSD e al MONITOR 440) era, totalmente preclusa al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi.
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Quali sono, a vostro avviso, i punti cruciali del nuovo CCNL che hanno maggiormente inciso sul profilo del D.S.G.A.? Quali aspetti ritenete siano stati trascurati e necessitino di ulteriori interventi?
Sicuramente, cruciale è stata la previsione dell’incarico di elevata qualificazione (art. 55) che prevede l’istituzione di una posizione di lavoro di direzione dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.) presso ciascuna istituzione scolastica.
Secondo la nuova formulazione, la posizione d’incarico di D.S.G.A., ha durata triennale e viene conferita dall’Ambito territoriale – al personale inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione sulla base dei criteri e dei requisiti oggetto di confronto cui all’art. 30, comma 9, lett. a5) a livello nazionale e regionale.
L’incarico di elevata qualificazione a tempo indeterminato viene garantito agli attuali D.S.G.A..
Ad onor del vero, ciò che duole in merito, è la circostanza per cui non è stata accolta la proposta formulata da ANIEF di prevedere l’ulteriore tutela della precedenza in fase di mobilità per i Direttori già di ruolo. Tutela che ANIEF ritiene fondamentale, anche alla luce dell’attuazione del dimensionamento scolastico ed i nuovi parametri previsti con la finanziaria 2022, che potrebbe, dunque, vanificare il diritto alla mobilità dei Direttori fuori sede, per via della drastica riduzione delle autonomie scolastiche, in particolare nelle Regioni del Sud.
Ragion per cui, in sede di CCNI mobilità, ANIEF è intenzionata ad attenzionare con netta determinazione la tematica della mobilità per gli attuali Direttori SGA.
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Durante questi 12 mesi, si è sostenuto che con il nuovo contratto si è assistito ad una presunta dequalificazione del profilo di D.S.G.A. e ad una presunta precarizzazione dell’incarico. Si è anche affermato che i D.S.G.A. non avrebbero più potuto partecipare alla mobilità, sostenendo che l’ambito territoriale avrebbe potuto revocare l’incarico di D.S.G.A.. Cosa ne pensate di queste affermazioni? Quali sono le vostre posizioni in merito?
Come già rappresentato in precedenza, l’incarico di Elevata Qualificazione a tempo indeterminato viene garantito agli attuali D.S.G.A. di ruolo fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e, grazie all’intervento decisivo dell’ANIEF, è altresì garantita la continuità sulla sede di titolarità per i Direttori che, ad oggi, risultano essere di ruolo.
Ad ogni buon conto, si specifica che i D.S.G.A. potranno partecipare regolarmente alla mobilità annuale pur non avendo la precedenza.
Ciò che, invece, è stato un elemento ampiamente contestato da ANIEF è la previsione come titolo di accesso del diploma di laurea triennale, anziché della laurea magistrale. A nostro parere, infatti, detto elemento stride in maniera incisiva con la complessa configurazione giuridico-organizzativa delle Istituzioni scolastiche che, al pari di altre amministrazioni pubbliche, hanno ricevuto un costante aggravio e sviluppo dell’attività amministrativa. Se sussiste la necessità di indirizzare il buon andamento della P.A. verso il costante il miglioramento della performance della Pubblica amministrazione, è indubbio che, all’interno della stessa, debbano essere valorizzate le relative professionalità in maniera adeguata.
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Il contratto ha introdotto l’incarico ad interim per i D.S.G.A.. Molti si sono concentrati sull’obbligatorietà o meno dell’incarico ad interim, non evidenziando l’aspetto economico dell’incarico ad interim. Che compenso percepirà il D.S.G.A. che dovesse ricoprire un incarico ad interim? Percepirà solo la quota variabile dell’indennità di direzione della scuola dove ha l’incarico o percepirà anche la quota fissa?
Quando occorre sostituire un D.S.G.A. assente per più di novanta giorni, si deve innanzitutto ricorrere alla prestazione di un funzionario privo di incarico di Elevata qualificazione (EQ), soluzione auspicabile per quei funzionari che aspirano a svolgere appieno le funzioni della propria area.
Ove, però, non vi siano funzionari senza incarico, si ricorre all’incarico ad interim di D.S.G.A. titolari di altra scuola.
L’occasione è gradita per precisare e ribadire che, come sempre sostenuto in maniera più che convinta dalla nostra organizzazione sindacale, l’interessato chiamato all’incarico ad interim non è affatto obbligato ad accettare.
Per quanto la nostra convinzione fosse ferma già durante la stesura del novello CCNL, al tavolo di confronto ministeriale, abbiamo nuovamente rappresentato che le nostre convinzioni in merito fossero avallate da rigorose argomentazioni contrattuali e giuridiche nonché da consolidate pronunce giurisprudenziali. Pertanto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha recepito quanto da noi sostenuto in merito alla non obbligatorietà dell’incarico, confermandolo a mezzo del decreto del 04 luglio 2024, n. 132.
Dunque, la possibilità di ricoprire incarico ad interim in altra istituzione scolastica, è rimessa all’esclusiva a volontarietà del personale già con incarico di D.S.G.A., secondo i criteri individuati nel citato Decreto del 04 luglio 2024, n. 132.
Detto provvedimento dà attuazione al CCNL di comparto per il triennio 2019-2021, che vede applicato l’istituto della sostituzione nel caso in cui, nel corso dell’incarico triennale, il titolare sia assente dall’inizio e per l’intero anno scolastico (fino al 31 agosto) o per un unico periodo continuativo superiore a tre mesi.
Quanto all’aspetto economico dell’incarico, è bene ricordare che, anche in tal caso, è grazie alla posizione ferma di ANIEF al tavolo contrattuale, che è stato riconosciuto al Direttore con incarico ad interim il 100% dell’indennità di direzione parte variabile, dato che la proposta ARAN prevedeva inizialmente il 50% dell’indennità. Un successo che ancora non ci soddisfa appieno perché il carico di lavoro raddoppiato dovrebbe prevedere un più congruo riconoscimento economico, come avviene per i Dirigenti Scolastici, e che sarà sicuramente un nostro impegno per le future trattative.
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A proposito di indennità di direzione, i parametri di calcolo non vengono aggiornati da anni si procederà al loro aggiornamento in occasione della prossima contrattazione sul MOF e in che misura?
La proposta ANIEF sulla questione è l’aumento dell’indennità di direzione sia parte fissa che variabile.
L’indennità di direzione parte fissa dovrà essere aumentata utilizzando i risparmi di legge derivanti dal dimensionamento come previsto dalla finanziaria 2023 Legge del 29/12/2022 n. 197 art. 1 comma 558.
Diversamente, L’indennità di direzione parte variabile, ferma dal 2007, andrà aumentata come previsto dal nuovo art. 56 del CCNL. Nonostante sia componente strutturale dello stipendio dei D.S.G.A, l’indennità variabile è ad oggi ancora ancorata al MOF e liquidata a mezzo Cedolino Unico.
Pertanto, è nostra ferma intenzione chiedere nuovamente, in sede di contrattazione, che sia posta a carico del CCNL e che sia rapportata alle fasce di complessità già esistenti per i Dirigenti scolastici per essere liquidata direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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Sempre a proposito dell’indennità di direzione, non sarebbe più corretto in un prossimo futuro parametrizzarla alle fasce di complessità delle scuole, così come viene fatto per la retribuzione accessoria dei Dirigerti scolastici e non far più gravare l’indennità di direzione sul MOF?
Si, come detto sopra. Nel corso dell’ultima contrattazione abbiamo già chiesto che l’indennità di direzione fosse sganciata dal MOF, ma la proposta non ha trovato accoglimento dalla Parte Pubblica che ha addotto motivi di natura tecnica.
Sarà nuovamente proposto in sede di contrattazione, così come la richiesta di rapportarla alle fasce di complessità delle scuole che determinano la retribuzione accessoria dei dirigenti scolastici.
E’ indubbio che l’indennità debba essere, in ogni caso, aumentata in maniera significativa e la proposta dell’ANIEF è di raddoppiare l’importo attuale.
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La riforma dei profili professionali nel pubblico impiego, avviata con il D.Lgs. 80/2021 (Decreto Brunetta), ha interessato tutti i comparti, compresa la scuola. L’obiettivo era uniformare e semplificare gli ordinamenti, riducendo le differenze tra i vari contratti. Possiamo fare un breve confronto relativamente alla riforma dei profili professionali che è avvenuta nel comporto scuola e quella che è avvenuta in altri comparti, ed in particolare risponde al vero l’affermazione secondo la quale, il comparto scuola è l’unico comparto dove, dove gli ex appartenenti al profilo D (i D.S.G.A.) hanno ottenuto l’incarico di elevata qualificazione per contratto, mentre in altri comparti l’accesso all’elevate qualificazione avviene attraverso una procedura selettiva?
Negli ultimi due anni si è enfatizzata la riforma disposta col D.L. n. 80/2021, perché idonea a conseguire l’obiettivo del rafforzamento della pubblica amministrazione con forze lavorative nuove e competenze elevate, da riconoscere con trattamenti giuridici ed economici rilevati, anche per rendere “attrattiva” la domanda di lavoro pubblico.
Tutto condivisibile. Ma, appare evidente che simile progetto possa funzionare per davvero solo a patto di introdurre nella PA realmente personale dotato delle competenze e conoscenze specifiche e peculiari di una Elevata Qualificazione.
Al contrario di quanto avvenuto nel Comparto Funzioni Centrali, il CCNL 18.01.2024 non ha introdotto di fatto l’area quadri, quale profilo intermedio tra la vecchia area D e la dirigenza, perché le Elevate Qualificazioni altro non sono se non incarichi a termine, conferiti eventualmente a chi sia inquadrato nell’area Funzionari (fatta eccezione per i D.S.G.A. già di ruolo all’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionali come detto sopra che conserveranno l’incarico fino alla fine della cessazione del rapporto di lavoro).
Non una nuova ed autonoma area di inquadramento, definitivamente acquisita.
Ciò è stato determinato sia dall’insufficienza delle risorse in campo (36,9 ml) considerato che bisognava riformare tutte le aree professionali, sia dalla necessità di “sanare” per contratto la posizione di quel personale che per anni ha svolto le funzioni superiori di D.S.G.A. pur essendo inquadrato nell’area degli assistenti.
Come ANIEF più volte abbiamo tentato di affrontare la problematica per via legislativa proprio allo scopo di alleggerire il peso delle trattive contrattuali.
Ad ogni buon conto, si pone fine alla precarizzazione del profilo da D.S.G.A. dal momento che non si potrà più ricorrere al personale da terza fascia (pur considerando che nella maggior parte dei casi trattasi di personale laureato), ma prendiamo atto che bisognava arginare il fenomeno.
Inoltre, fino a quando i D.S.G.A. saranno contrattualizzati nel comparto come EQ, pretenderemo sotto il piano politico sindacale l’equiparazione ai funzionari EQ degli altri comparti (negli Enti locali le indennità sfiorano i 20mila euro lordi).
Pertanto il nostro lavoro nel prossimo contratto sarà finalizzato a garantire che non si è trattato di un’operazione solo formale e di denominazione: si ridetermini la Categoria D in un area denominata Funzionari ed Elevata Qualificazione allo scopo di sottolineare il tentativo di enfatizzare la valorizzazione del personale con un “percorso di carriera” che possa portarlo all’Elevata Qualificazione appunto, mentre per il personale già di ruolo si è trattato, per certi aspetti, del passaggio da una qualifica giuridica da D.S.G.A. ad incarichi, sia pure fittizi.
Non ci dimentichiamo poi che tutti i livelli stipendiali del personale ATA in generale sono fermi da 30 anni. Il personale Ata della scuola lavora 36 ore a settimana e guadagna poco più di mille euro al mese: non è più possibile, i livelli stipendiali devono essere adeguati, ancora di più ora che nel breve periodo il costo della vita ha superato l’8%.
Per fare questo è necessario che il Governo faccia la propria parte.
Nell’immediato come ANIEF grazie a questo contratto abbiamo ottenuto lo sblocco delle posizioni economiche ferme dal 2007 e l’attivazione di ulteriori 50mila nuove posizioni, oltre al fatto che ANIEF è in prima linea al fine di ottenere l’adeguamento dell’indennità di vacanza contrattuale l’inflazione registrata.
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Guardiamo al futuro con la firma dell’atto di indirizzo da parte del Ministro, si è aperta la stagione del prossimo rinnovo contrattuale. Come immaginate il futuro giuridico ed economico dei D.S.G.A. e del personale ATA? Quali sono le vostre priorità per il prossimo contratto?
La principale richiesta che sarà avanzata da ANIEF mediante un apposito disegno di Legge consisterà nella collocazione della figura del D.S.G.A. nell’area dirigenziale di istruzione e ricerca, in separata sezione.
Si ritiene, infatti che questo è il solo modo per garantire la valorizzazione dei Direttori che fino ad ora è stata invece disattesa, se non negata.
L’intento è di proporre una soluzione, seppur inizialmente a costo zero, che permetterebbe nell’immediato futuro di poter attingere a risorse diverse da quelle del resto del comparto in cui i D.S.G.A. sono al momento collocati.
Altra richiesta, oltre l’aumento dell’indennità di direzione parte fissa e variabile, è l’introduzione dell’indennità di risultato, come previsto dall’ art. 55 CCNL 2019/2021, per i funzionari con incarico EQ.
La ragione della richiesta si concreta, nella esigenza di rispettare le norme contrattuali vigenti, in considerazione del fatto che l’indennità di risultato costituisce, a norma dell’art. 112 dello stesso Contratto Collettivo, struttura (sia pure accessoria) della retribuzione del personale dell’Area EP del personale AFAM.
La “retribuzione di risultato” dovrà da agganciarsi alle fasce di complessità delle singole scuole, correlata ai risultati ottenuti ed alla performance raggiunta, secondo la valutazione dell’Ufficio Scolastico Regionale o altro Organismo di Valutazione in applicazione del D.Lgs. 150/2009.
Chiederemo, infine, l’introduzione Buoni pasto per tutto il personale ATA. La fruizione del buono pasto risulta essere condizione minima per garantire il diritto ad effettuare una pausa, già prevista dalle norme contrattuali, come avviene in tutti gli altri comparti.
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Il D.S.G.A. ricopre un ruolo importante nella comunità scolastica, le procedure amministrative cambiano molto velocemente in un prossimo futuro si può immaginare, che sulla falsa riga della carta del docente, si possa consentire al D.S.G.A. di accedere a dei corsi di formazione?
ANIEF da sempre chiede l’introduzione della Carta ATA per tutto il personale Amministrativo. E’ impensabile che nonostante si richieda una costante formazione ai fini dell’adeguamento alle dinamiche amministrativo burocratiche (anche in funzione del processo di digitalizzazione amministrativa), non si garantiscano i mezzi utili per il raggiungimento di tali obiettivi. Si rammenta, infatti, che un’Amministrazione performante debba investire nella formazione dei propri dipendenti.
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Quali sono secondo voi prospettive future per i D.S.G.A. e per il personale ATA?
La vigente disciplina normativa e contrattuale, nel delineare la nuova governance della scuola, ha posto al centro del processo di decentramento delle funzioni amministrative e all’apice di ogni istituzione scolastica due figure monocratiche collegate e complementari, il Dirigente scolastico e Direttore dei servizi generali e amministrativi, dalla cui azione combinata discende la consistenza strutturale e dinamica della stessa istituzione.
La previsione contrattuale, sebbene all’interno del comparto, di un incarico di Elevata Qualificazione, avvicina molto il Direttore SGA al ruolo del Dirigente Scolastico, delineando un profilo apicale cui sono connesse responsabilità amministrative e di risultato.
Sarà, dunque, compito dei futuri ed imminenti Contratti Collettivi colmare la sperequazione economica oggi esistente tra le due figure apicali. Detta sperequazione è più che tangibile, sia con riferimento alla comunità educante, in cui il DS percepisce una retribuzione pari al doppio rispetto a quella del D.S.G.A., sia con riguardo ai funzionari apicali di altri comparti, non essendo ad oggi prevista l’indennità di risultato o di posizione.
Come già ampiamente ribadito, resta inteso che per tutto il personale ATA è necessaria tanto una rivalutazione retributiva quanto una concreta azione ministeriale volta a garantire la costante formazione del personale Amministrativo Tecnico ed Ausiliario che ogni giorno è chiamato ad affrontare la sfida quotidiana di complessa gestione delle istituzioni scolastiche.