Broker assicurativo: nessun divieto, nessun onere aggiuntivo
Una residua minoranza di dirigenti guarda con diffidenza all’utilizzo del servizio di brokeraggio assicurativo, talvolta ritenendolo vietato o fonte di costi ulteriori. Si tratta di un timore infondato: è pienamente legittimo e conforme alla normativa vigente (art. 106, 109, 109bis e 118 d.lgs. n. 209/2005 – Codice delle assicurazioni private), che non prevede alcun divieto per le PP.AA. di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo.
L’onerosità, inoltre, non ricade sulle scuole, poiché il compenso del broker è riconosciuto dalle compagnie assicurative aggiudicatarie e non dalla scuola. Dalla consultazione dei bilanci delle compagnie assicurative si desume una voce complessiva: “costi di distribuzione” (misura media al 32%). Nel costo della polizza per l’assicurato/scuola sono perciò già comprese le provvigioni dell’agente. C’è solo una differenza: la presenza, o meno, del broker, che influisce solamente sull’ammontare effettivo della provvigione dell’agente, essendo già precalcolati i costi di distribuzione. In caso di provvigione media del 32% all’agente senza il broker spetta il 32%; in caso di presenza del broker all’agente spetta solo il 18% (32% – 14%).
Il broker opera quale intermediario tecnico e consulente indipendente, con l’obiettivo di supportare la scuola nell’individuazione delle condizioni assicurative più vantaggiose e trasparenti.
La conferma arriva dallo stesso MIM che, in occasione della trattativa per la polizza sanitaria del personale scolastico (agosto 2025), si è fatto assistere da un broker di grande rilevanza (MARSH), per la predisposizione del bando europeo.
Una scelta che chiarisce, anche a livello istituzionale, come il ricorso al broker non solo sia pienamente legittimo, ma rappresenti uno strumento di garanzia e trasparenza nelle procedure assicurative, a tutela della scuola e della comunità educante.
Visita il sito di Logica Broker


