ATA in prova, assente per una lunga malattia: al rientro ripete la prova per intero?

Una domanda purtroppo pesante: un dipendente ATA in prova che si assenta per un lungo periodo di malattia, al rientro deve ripetere il periodo di prova per intero?

L’art. 62 del CCNL del 18.01.2024 dispone che il periodo di prova ha durata pari a:

  • due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree di Collaboratore e di Operatore;
  • quattro mesi per i dipendenti inquadrati nell’area di Assistente;
  • sei mesi per i dipendenti inquadrati nell’area dei Funzionari ed elevate qualificazioni.

Ai fini del compimento della prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Il comma 4 dell’art. 62 del CCNL del 18.01.2024 precisa che il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi previsti dalla legge o dal CCNL e lo stesso riprende al rientro del lavoratore. 

Naturalmente, diversa è l’ipotesi in cui il periodo di prova non sia stato superato: il comma 9 dell’art. 62 stabilisce che il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta. 

Sotto tale profilo, appare importante non confondere il periodo di prova non superato da quello sospeso. Quest’ultimo, infatti, non è stato proprio svolto, o eventualmente solo in parte, e può essere ripreso al rientro della malattia.

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