Le raccomandazioni del Garante Privacy sugli autovelox
L’aumento del numero di autovelox sulle strade italiane ha generato una serie di reazioni contrastanti e ha sollevato un dibattito su due fronti principali:
- da un lato, si dibatte sull‘efficacia di questi strumenti nel migliorare la sicurezza stradale e nel ridurre gli incidenti causati dall’eccesso di velocità;
- dall’altro lato, si pone l’accento sulla tutela della privacy dei conducenti, dato che tali dispositivi registrano/memorizzano dati relativi ai veicoli in transito, sollevando interrogativi sul possibile utilizzo improprio di queste informazioni da parte delle autorità.
Il Garante della Privacy ha espresso parere favorevole su uno schema di decreto del MIT, in collaborazione con il Ministro dell’interno, riguardante le modalità di posizionamento e utilizzo degli autovelox.
Come richiesto dal Garante, le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni al codice della strada non devono essere inviate al domicilio dell’intestatario del veicolo con il verbale di contestazione della violazione. La documentazione fotografica/video deve essere infatti messa a disposizione solo su sua richiesta, in ogni caso garantendo che siano oscurati o resi irriconoscibili soggetti terzi e targhe di eventuali altri veicoli ripresi.
Il Garante consente anche l’impiego di sistemi di rilevamento della velocità che effettuano la ripresa frontale del veicolo, ma solo se provvisti di una funzione che oscura automaticamente le immagini delle persone che si trovano a bordo, nel rispetto della privacy. I dispositivi e i sistemi di ripresa, inoltre, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, dovranno memorizzare le immagini solo in caso di infrazione.
Nel decreto vengono definiti i tempi di conservazione delle immagini/video raccolti dagli organi di polizia stradale competenti ad erogare le sanzioni: vengono conservate per il periodo di tempo strettamente necessario all’applicazione delle multe e alla definizione dell’eventuale contenzioso, in conformità a quanto previsto dal Titolo VI del nuovo Codice della Strada.
Gli Associati possono consultare il Parere del Garante Privacy.
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