Tracciabilità flussi finanziari sempre obbligatoria
Nel Parere del 3 ottobre 2023 ANAC ricorda che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori/subappaltatori/ subcontraenti della filiera delle imprese e i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori/servizi/forniture devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dove devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori/servizi/forniture e alla gestione dei finanziamenti.
La ratio delle norme dettate dalla legge n. 136/2010 è quella “di prevenire infiltrazioni malavitose e di contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale”.
La legge non si occupa dell’efficienza della spesa pubblica, ma si preoccupa di stabilire un meccanismo che consenta agli investigatori di seguire il flusso finanziario relativo ad un contratto di appalto, al fine di identificare i soggetti coinvolti negli spostamenti di denaro relativi a un contratto di appalto di lavori/servizi/forniture, per evitare che i fondi pubblici finiscano nelle mani di imprese in contiguità con la criminalità organizzata.
Si tratta di una norma che ha finalità antimafia e siccome la normativa antimafia si applica ai contratti pubblici, sono senz’altro tenuti all’osservanza degli obblighi tutti i soggetti sottoposti all’applicazione del codice appalti.
Gli Associati possono leggere il Parere ANAC del 3 ottobre 2023.