È stata prorogata al 1° gennaio 2022 la data a decorrere dalla quale è obbligatoria l’applicazione delle “Linee Guida su formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” predisposte dall’AgID, scadenza originariamente stabilita al 7 giugno 2021.
Lo scopo delle Linee guida, di cui è stata prorogata l’applicazione, è duplice:
- a) aggiornare le attuali regole tecniche in base all’art. 71 del CAD (d.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) concernenti la formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici;
- b) incorporare in un’unica linea guida le regole tecniche e le circolari in materia, addivenendo ad un “unicum” normativo che disciplini gli ambiti sopracitati, nel rispetto della disciplina in materia di Beni culturali.
Le “Linee Guida su formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” sono applicabili ai soggetti indicati nell’art. 2 commi 2 del CAD, tra le quali leggiamo “a) alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, …”.
È chiaro pertanto che la loro applicazione riguarda anche le scuole.
Le Linee Guida, che richiederanno alle scuole nuovo impegno, contengono le regole tecniche sugli ambiti disciplinati dalle seguenti disposizioni del CAD:
- Art. 20, Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici, fatte salve le norme in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica
- Art. 21, Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale
- Art. 22, commi 2 e 3, Copie informatiche di documenti analogici
- Art. 23, art. 23-bis, art. 23-ter, art. 23-quater copie analogiche, duplicati e copie informatiche, documenti amministrativi informatici, riproduzioni informatiche
- Art. 34, Norme particolari per le Pubbliche Amministrazioni
- Art. 40, art. 40-bis, art. 41, art. 42, formazione di documenti informatici, protocollo informatico, procedimento e fascicolo informatico, dematerializzazione dei documenti
- Art. 43, art. 44 Requisiti e conservazione ed esibizione dei documenti informatici
- Art. 45, art. 46, art. 47, valore giuridico della trasmissione, dati particolari contenuti nei documenti trasmessi, trasmissione dei documenti tra le Pubbliche Amministrazioni
- Art. 49, Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
- Art. 50, Disponibilità dei dati delle Pubbliche Amministrazioni
- Art. 51, Sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle PP.AA.
- Art. 64-bis, art. 65 accesso telematico servizi PA e istanze alle PP.AA. per via telematica