Dirigente: esenti da responsabilità per conduzione locali??
Con la legge n. 215/2021, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, viene modificato anche l’art. 18 del d.lgs. n.81/2008, Testo Unico Sicurezza Lavoro (TUSL) per due fondamentali aspetti quali le responsabilità derivate dalla conduzione dei locali scolastici e l’eventuale interdizione degli stessi.
I dirigenti scolastici sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale se:
- hanno tempestivamente e formalmente richiesto all’Ente proprietario dell’immobile tutti quegli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati,
- hanno adottato le misure di carattere gestionale di propria competenza concernenti la sicurezza.
Inoltre, il Testo Unico Sicurezza Lavoro (TUSL) rivisitato stabilisce che in caso di un pericolo grave e immediato i dirigenti possono operare l’interdizione parziale o totale dell’utilizzo dei locali/edifici scolastici assegnati, nonché ordinarne l’evacuazione, valutata la situazione con la diligenza del buon padre (madre) di famiglia.
Contestualmente è comunque necessario darne tempestiva comunicazione all’Ente tenuto alla fornitura/manutenzione degli edifici stessi, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. In questi casi non si applicano gli articoli 331, 340 (interruzione di pubblico servizio) e 658 (procurato allarme) del codice penale.