Esclusione dalla procedura d’appalto per gravi violazioni fiscali
Esclusione dalla procedura d’appalto per gravi violazioni fiscali
È stato pubblicato il decreto MEF 28 settembre 2022 “Disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate”. Il decreto, adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, individua i limiti e le condizioni per l’operatività della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto degli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale. Viene considerata violazione l’inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla: La violazione si considera grave quando comporta l’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte/tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l’operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro. … ma quando la violazione grave si considera non definitivamente accertata??? La violazione è valutabile per l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo/la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati. Le violazioni non rilevano, invece, se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all’operatore economico non passata in giudicato, sino all’eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa. Gli ASSOCIATI possono leggere il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 settembre 2022.
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