Sotto i 5.000 € non si applica la rotazione
In un’ottica di semplificazione, nell’ambito degli affidamenti diretti fino a 143.000 € sono fatti salvi dall’applicazione della rotazione gli affidamenti di importo fino a 5.000 €.
Riepiloghiamo quanto statuito all’art. 49 d.lgs. 36/2023 sul principio di rotazione.
Nella news del 9 settembre (Sopra i 5.000 euro l’inderogabilità del principio di rotazione) abbiamo ricordato che è imposto il rispetto del principio di rotazione nella fase dell’invito al contraente uscente, con lo scopo di evitare che, forte della conoscenza della prestazione da realizzare, possa facilmente prevalere sugli altri OO.EE.
Non c’è limite però al reinvito degli OO.EE. non aggiudicatari: la rotazione, infatti, si ha solo a carico del soggetto che abbia conseguito la precedente aggiudicazione, escludendo, invece, gli OO.EE. che erano stati soltanto invitati alla precedente procedura negoziata, senza conseguire poi l’aggiudicazione.
ANAC afferma che il principio di rotazione non può essere disatteso, se non nei casi eccezionali ed entro i limiti indicati dall’art. 49, comma 4, d.lgs. 36/2023. Nella new del 18 settembre (È possibile la deroga al principio di rotazione??) abbiamo ricordato che è consentito derogare al divieto del reinvito del contraente uscente sopra i 5.000 €, motivando circa la contemporanea sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 49, comma 4, cioè la struttura del mercato, l’effettiva assenza di alternative, l’accurata esecuzione del precedente contratto. In questo caso la scuola deve fornire adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l’hanno indotta a derogare al principio di rotazione.
Il comma 6 dell’art. 49 d.lgs.36/2023 stabilisce che “È comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.”
Una specifica attenzione è, dunque, prestata agli affidamenti diretti sotto i 5.000 €, cioè ai microaffidamenti che consentono di derogare alla rotazione. A questo proposito è opportuno sottolineare che l’art. 14, comma 6 del Codice dei Contratti dispone che “un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice […].”
Il servizio giuridico del MIT ha chiarito che il limite dei 5.000 € deve essere comunque riferito al singolo affidamento.
Gli Associati possono leggere il Parere n. 2145 del 18 luglio 2023 del MIT.