È possibile la deroga al principio di rotazione??
Ci viene richiesto di meglio precisare la possibilità (assolutamente rarefatta) di derogare alla rotazione. Il contraente uscente può risultare affidatario diretto quando, come precisato anche nella relazione illustrativa al Codice, sussistano contemporaneamente tutti i tre requisiti previsti dal comma 4 dell’art.49, da intendersi, pertanto, come “concorrenti e non alternativi tra loro”, per i quali è onere della scuola fornire adeguata, puntuale e rigorosa motivazione in ordine alle ragioni della possibile deroga.
Con Parere del 29 giugno 2023, n. 2084 il MIT ha chiarito che la stazione appaltante può derogare al principio di rotazione solo dando motivazione su tutti i requisiti (struttura di mercato, assenza di alternative e accurata esecuzione del precedente contratto), in esplicazione della discrezionalità amministrativa.
Per poter procedere è quindi necessaria una verifica concreta e specifica, ad esempio mediante la redazione di un regolamento interno in cui stabilire un numero “soglia” di OO.EE. sotto il quale possa ritenersi dimostrata la scarsa concorrenzialità del mercato con conseguente possibilità di rinvitare l’OE uscente che ha svolto un’accurata esecuzione del precedente contratto. In caso contrario si rischia di essere in contrasto con le previsioni normative, determinando condizioni generali e astratte e omettendo verifiche specifiche e concrete sulla singola procedura. Nello stesso senso si è espressa anche l’ANAC con parere reso in funzione consultiva n. 58/2023.
In altre parole, la scuola è tenuta ad illustrare le ragioni specifiche della scelta di derogare dalla rotazione e le motivazioni per cui non risultino percorribili alternative differenti, motivando puntualmente in ordine alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché al particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale.
Infine, tenuto conto dell’eccezionalità della deroga alla rotazione non è coerente con la norma l’affidamento diretto al contraente uscente, fondato esclusivamente sull’esigenza di realizzare il progetto in tempi celeri, incompatibili con lo svolgimento di un’indagine di mercato e di una procedura negoziata.
Secondo l’ANAC neppure l’urgenza giustifica la deroga al principio di rotazione!!
Gli Associati possono consultare il Parere MIT del 29 giugno 2023, n. 2084.