Si possono delegare le funzioni di sicurezza e a chi???

Questa new è la risposta ad una domanda che ci viene rivolta.

L’art.16 del d.lgs.81/08 (TUSL) elenca i requisiti di sostanza e di forma della delega di funzioni di salute e sicurezza, ma non fa alcun riferimento esplicito ai soggetti aziendali/pubblici che possono o non possono essere destinatari della delega stessa.

La norma citata specifica però che il delegato deve possedere “tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate” (art.16 c.1 lett. b) d.lgs.81/08). Di conseguenza la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui “il mero rilascio di una delega di funzioni non è sufficiente per escludere la responsabilità del delegante in mancanza di elementi che depongano per l’effettiva competenza tecnica del delegato” e che “permane comunque in capo al datore di lavoro delegante […] un preciso dovere di individuare quale destinatario dei poteri e delle attribuzioni un soggetto dotato delle professionalità e delle competenze necessarie (Cass. Pen. Sez.IV, 25.09.2023 n. 38913).

È opportuno ricordare che l’art.16 del TUSL precisa che la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate nonché l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni trasferite (art.16 c.1 lettere c) e d) d.lgs.81/08) …. e quest’ultimo passaggio già lo rende impossibile nella scuola!!

È chiaro, inoltre, che è priva di qualsiasi fondamento giuridico l’idea che con la delega di funzioni si possa trasferire la “datorialità”: il conferimento da parte del datore di lavoro A di una delega di funzioni ai sensi dell’art.16 del d.lgs.81/08 al soggetto B non rende e non può rendere quest’ultimo datore di lavoro.

Il soggetto che riceve la delega e la accetta, infatti, diventa un delegato, ricoprendo così una posizione che può essere davvero ampia (es. nel caso la delega abbia ad oggetto tutti gli obblighi delegabili), ma che non può mai arrivare a comprendere gli obblighi indelegabili (come dice la parola stessa!) che caratterizzano la figura del datore di lavoro.

La sentenza Cassazione Penale, Sez.IV, 27.02.2023 n. 8476 ha chiarito definitivamente che “la delega di funzioni prevista dall’art.16 del d.lgs n.81/2008 presuppone un trasferimento di poteri e correlati obblighi dal datore di lavoro verso altre figure non qualificabili come tali e che non lo divengono per effetto della delega.”

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