Carta della cultura giovani e Carta del merito 2025

Dal 31 gennaio 2025 al 30 giugno 2025 è possibile richiedere la “Carta della cultura giovani” e la “Carta del merito”, ciascuna del valore di 500,00 euro, cumulabili tra loro e sarà possibile acquistare i beni consentiti fino al 31 dicembre 2025.  Ricordiamo che per effetto dell’art. 1, co. 630, Legge n. 197/2022, a decorrere dal 2023 la Carta elettronica legata al bonus cultura ai giovani (c.d. “18app”) è stata sostituita con due nuovi strumenti:

  1. “Carta della cultura Giovani” destinata a tutti i residenti nel territorio nazionale, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000,00 euro, riconosciuta nel 2025 ai nati nel 2006.
  2. “Carta del merito” per gli studenti che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del 19° anno di età, il diploma finale presso una secondaria di II grado o equiparate con una votazione di almeno 100/100, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma.

Le due Carte sono cumulabili. Questo significa che un giovane può avere a disposizione complessivamente fino a 1.000,00 euro da spendere in prodotti culturali al compimento dei 18 anni. Si precisa che entrambi gli strumenti sono finalizzati a consentire l’acquisto:

  • di libri,
  • di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo,
  • di abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale,
  • di musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva,
  • di titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali,
  • nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera (art. 5, comma 2, D.M. n. 225/2023).

Con le carte non possono essere acquistati i videogiochi, i video-corsi aventi contenuto diverso dai corsi sopraindicati, nonché gli abbonamenti per l’accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi. Non è vietato integrare il buono con denaro, ma l’esercente non è obbligato ad accettare questa formula mista. 

Da tener presente che le somme assegnate con le Carte non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE.

Condividi il contenuto se lo trovi interessante