La sostituzione del componente RSU
Qualche new fa abbiamo trattato l’assenza di un componente RSU e della possibilità di sostituzione. È utile sottolineare che non è necessario avere ottenuto voti di preferenza per potere sostituire un componente RSU, cessato per dimissioni o per decadenza. La disposizione di riferimento è contenuta già nell’art.7, comma 2, Accordo Contrattuale Nazionale Quadro (ACQN) del 7 agosto 1998. Siamo, pertanto, in presenza di una indicazione consolidata, ma lo chiarisce anche il parere Aran CQRS 170.
Il componente la RSU che si dimetta o che decada deve essere sostituito dal primo dei non eletti della stessa lista: non influisce in alcun modo che questo abbia o meno ottenuto voti di preferenza. Infatti, il regolamento elettorale non richiede obbligatoriamente l’espressione di una preferenza, ma tende a privilegiare il voto di lista.
Non è neppure necessario essere iscritti al sindacato per subentrare al componente la RSU dimissionario e si può nel frattempo anche avere aderito ad un’altra organizzazione sindacale: nel contratto nazionale non è previsto che per il subentro nella RSU sia necessario essere iscritti in una OO.SS., così come questo non è un requisito per potere essere candidati.
La Corte di Cassazione Sez. lavoro nella Sentenza n. 3545 del 7 marzo 2012 chiarisce che “i lavoratori una volta eletti non sono più legati al sindacato nelle cui liste si sono presentati alle elezioni, ma fondano la loro carica sul voto, universale e segreto, dell’intera collettività dei dipendenti aziendali. E tale fondamento permane anche se il lavoratore si dimette dal sindacato nelle cui liste si è presentato e quale che siano le sue successive decisioni (tanto nel caso in cui non aderisca ad alcun sindacato, che nel caso in cui aderisca ad altro sindacato)”.