La sostituzione del componente RSU

Qualche new fa abbiamo trattato l’assenza di un componente RSU e della possibilità di sostituzione. È utile sottolineare che non è necessario avere ottenuto voti di preferenza per potere sostituire un componente RSU, cessato per dimissioni o per decadenza. La disposizione di riferimento è contenuta già nell’art.7, comma 2, Accordo Contrattuale Nazionale Quadro (ACQN) del 7 agosto 1998. Siamo, pertanto, in presenza di una indicazione consolidata, ma lo chiarisce anche il parere Aran CQRS 170.

Il componente la RSU che si dimetta o che decada deve essere sostituito dal primo dei non eletti della stessa lista: non influisce in alcun modo che questo abbia o meno ottenuto voti di preferenza. Infatti, il regolamento elettorale non richiede obbligatoriamente l’espressione di una preferenza, ma tende a privilegiare il voto di lista.

Non è neppure necessario essere iscritti al sindacato per subentrare al componente la RSU dimissionario e si può nel frattempo anche avere aderito ad un’altra organizzazione sindacale: nel contratto nazionale non è previsto che per il subentro nella RSU sia necessario essere iscritti in una OO.SS., così come questo non è un requisito per potere essere candidati.

La Corte di Cassazione Sez. lavoro nella Sentenza n. 3545 del 7 marzo 2012 chiarisce che i lavoratori una volta eletti non sono più legati al sindacato nelle cui liste si sono presentati alle elezioni, ma fondano la loro carica sul voto, universale e segreto, dell’intera collettività dei dipendenti aziendali. E tale fondamento permane anche se il lavoratore si dimette dal sindacato nelle cui liste si è presentato e quale che siano le sue successive decisioni (tanto nel caso in cui non aderisca ad alcun sindacato, che nel caso in cui aderisca ad altro sindacato)”.

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