18 ore di permesso per visite specialistiche del personale ATA

L’art. 33 del CCNL 19.04.2018 introduce una nuova tipologia di permessi per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici per il solo personale ATA, prima non prevista dai CCNL. Queste assenze si differenziano dalla malattia, pur essendovi assimilabili, in quanto non sono caratterizzate da una patologia in atto o da incapacità lavorativa. 

L’effettuazione di una terapia, di una visita o di un esame diagnostico, come pure il ricorso a prestazioni specialistiche, anche con pura finalità preventiva, costituiscono il titolo valido per fruire di questa assenza, da giustificare solo con la relativa attestazione di presenza alla visita/esame/etc. Per questo  tipo di assenze, che potremmo chiamare anche “permessi”, viene previsto un contingente annuo di 18 ore, nell’ambito del quale vanno anche computati i tempi di percorrenza da e verso la sede di servizio. Peraltro, i tempi di percorrenza/viaggio, che devono essere correlati all’effettuazione della visita, terapia, dell’esame diagnostico o della prestazione specialistica, non rilevano nel caso in cui il permesso venga fruito su base giornaliera.

Visto che ci è stato richiesto quale alternative utilizzare, ad esempio, in caso di esaurimento delle 18 ore ci si deve riferire al comma 15 dello stesso art. 33 CCNL 19.04.2018. 

Il comma prevede  espressamente che possono essere utilizzati anche i permessi orari a recupero, i permessi per motivi personali e familiari, i riposi connessi alla banca delle ore, i riposi compensativi per straordinario, tutti sulla base delle modalità applicative previste dai vari CCNL. 

A tali permessi/riposi il dipendente può ricorrere sia sulla base di una sua specifica scelta sia anche nel caso in cui debba assentarsi per visite, terapie, etc. in misura superiore al monte di 18 ore e non sussistano le condizioni per il ricorso all’istituto della malattia stabilite dai commi 11, 12 e 14 dello stesso art. 33.

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