Ancora sull’esclusione dell’operatore che non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte/tasse o dei contributi

È entrata in vigore la legge 23.12.2021, n. 238 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019- 2020”, che all’articolo 10 contiene alcune modifiche al Codice dei Contratti, d.lgs. n. 50/2016.

Ricordiamo che le modifiche introdotte dal citato art. 10 sono in risposta alla procedura di infrazione n. 2018/2273, con la quale la Commissione europea aveva contestato all’Italia l’incompatibilità di alcune disposizioni dell’ordinamento interno in materia di contratti pubblici rispetto a quanto disposto dalle direttive europee ed alla sentenza  Corte di Giustizia UE 27.11.2019, C-402/18, in cui era rilevato che i problemi di conformità sollevati in precedenza non erano stati ancora risolti ed in cui venivano individuate ulteriori disposizioni della legislazione italiana non conformi alle direttive stesse.

Ci soffermeremo solamente sulle modifiche all’articolo 80, rubricato motivi di esclusione.

Il testo vigente consente di escludere un operatore economico dalla procedura quando non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati e che tale mancato pagamento costituisca una grave violazione. In materia contributiva e previdenziale è il caso di mancato rilascio del DURC. Ad oggi tale esclusione non si applica quando:

  • l’operatore economico ha ottemperato agli obblighi pagando o impegnandosi a pagare le imposte/contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe;
  • il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara.

La legge europea innova la normativa vigente, specificando che costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate quelle che saranno stabilite in un apposito decreto del MEF, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il decreto dovrà recare limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell’appalto, e comunque per un importo non inferiore a 35.000 euro.

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