Modifiche alla disciplina in materia di sicurezza
L’art. 14 del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 reca un complesso di modifiche alla disciplina della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, negli artt. dal 18 al 30 d.lgs. 81/2008.
La novità più rilevante è l’inserimento di una nuova fattispecie per la quale il datore di lavoro è obbligato alla nomina del medico competente in materia di sicurezza, modificando l’art.18 c.1 lett. a) d.lgs. 81/2008; la nuova fattispecie è costituita dalla richiesta della medesima nomina dal DVR e da questo reso necessario. Il Medico Competente, infatti, “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria” (art.25 c.1 lett.a) d.lgs.81/08)
La rivisitazione, pertanto, amplia i casi in cui il datore di lavoro è obbligato alla nomina del medico competente: la necessità di elaborare il DVR in collaborazione col medico competente è non solo in obbligo inderogabile del datore di lavoro, penalmente sanzionato, ma anche una preziosa opportunità di comprendere a fondo le necessità di tutela sanitaria dei lavoratori. La dottrina ha costantemente sottolineato che la mancata nomina del medico competente, valida anche per questa ipotesi aggiunta dal Decreto-Legge n.48/2023, rappresenta un reato che “si perfeziona nel momento in cui sorge l’obbligo per il datore di lavoro di provvedere alla nomina, secondo i parametri normativamente previsti, e giunge a consumazione al momento della cessazione dell’attività lavorativa che impone la sorveglianza sanitaria obbligatoria, ovvero dell’effettuazione tardiva della nomina”.
La violazione a questo obbligo rientra nell’ambito delle sanzioni penali (art. 55, co. 5, lett. d), d.lgs. 81/2008), sanzioni costituite dall’arresto da due a quattro mesi o dall’ammenda da 1.691,99 euro a 6.767,95 euro. Non viene precisato se il nuovo obbligo sussista anche per i casi di richiesta formulata in DVR anteriori all’entrata in vigore di questa norma.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, poi, “in tema di sicurezza sul lavoro, la contravvenzione prevista dall’art.55, comma quinto, lett. d) del D.Lgs9 aprile 2008, n.81, che sanziona l’inosservanza dell’obbligo di nomina del medico competente ex art.18 comma 1 lett. a) del medesimo decreto, ha natura di reato permanente e di pericolo astratto, per cui la condotta illecita si protrae sino al momento di ottemperanza dell’obbligo di legge e ai fini della sua configurazione non è necessario che dalla violazione delle prescrizioni derivi un danno alla salute o alla incolumità del lavoratore” ( Cassazione Penale, Sez. III, 9 luglio 2018 n.30918).
Gli Associati possono leggere la Cassazione Penale, Sez. III, 9 luglio 2018 n.30918.
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