Il principio di rotazione nella bozza del Codice degli Appalti
La bozza del nuovo Codice dei Contratti Pubblici dedica particolare attenzione ai contratti sottosoglia, quelli che prevalentemente interessano le scuole. Agli articoli dal 48 al 55 è declinata la disciplina specifica per il sottosoglia, con una regolamentazione ad hoc per ciò che concerne le procedure di affidamento.
Il primo problema da risolvere però riguarda la vincolatività delle procedure delineate, vale a dire se ci sarà o meno la possibilità di preferire le “gare” rispetto agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate e quale è la flessibilità nel principio di rotazione.
L’articolo 49 della bozza di Codice è interamente dedicato al principio di rotazione, recependo i criteri fondamentali elaborati dalla giurisprudenza e dall’Anac. Il principio si applica sia agli affidamenti diretti sia alle procedure negoziate. Qualora l’operatore sia stato destinatario di due affidamenti consecutivi aventi ad oggetto un contratto rientrante nello stesso settore merceologico/settore di servizi, è vietato a suo favore:
- l’affidamento di un ulteriore contratto, nel caso di affidamento diretto;
- l’aggiudicazione, nel caso di procedura negoziata … e perciò neppure l’invito!!
Le deroghe al principio di rotazione necessitano di adeguata e accurata motivazione: struttura del mercato, effettiva assenza di alternative, dimostrata precisa esecuzione del precedente contratto, etc.
Infine, resta salva la possibilità di non applicare il principio di rotazione qualora la procedura negoziata non preveda un limite al numero di operatori da invitare, nonché per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.