… e la responsabilità dei genitori???
Una riflessione sul comportamento degli alunni è una buona occasione per definire i valori e i comportamenti che caratterizzano la richiesta educativa della scuola, nonché gli impegni che studenti e famiglie devono assumere.
A tal proposito è opportuno sottolineare che la responsabilità genitoriale (art. 2048, comma 1, c.c.) e quella del precettore (art. 2048, comma 2, c.c.), per un fatto illecito commesso da un minore affidato alla vigilanza di quest’ultimo, non sono tra loro alternative.
Infatti, l’affidamento del minore alla custodia di terzi (scuola – docente) solleva il genitore dalla presunzione di culpa in vigilando, visto che dell’adeguatezza della vigilanza esercitata sul minore risponde il precettore (scuola – docente) cui lo stesso è affidato.
Non solleva però il genitore dalla culpa in educando, essendo comunque i genitori tenuti a dimostrare di avere impartito al minore un’educazione adeguata a prevenirne comportamenti illeciti, per liberarsi dalla responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur essendo soggetto alla vigilanza di terzi (Cass., Sez. III, 21.09.2000, n. 12501; Cass., Sez. III, 26.11.1998, n. 11984).
Al fine di superare la presunzione di colpa, l’orientamento giurisprudenziale dominante esige, pertanto, dal genitore non la prova di non aver potuto impedire il fatto, ma quella positiva di avere impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato una vigilanza adeguata, in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere e all’indole del minore (Cass., Sez. III, 21.10.2005, n. 20322).