Al Comune le verifiche dell’impianto idrico antincendio
La Sentenza n. 30143/2016 Cassazione Penale, Sez. III, concerne l’accertamento dei Vigili del Fuoco in una scuola; in particolare, la Sentenza tratta della mancata verifica degli estintori e dell’impianto idrico non funzionante.
Prioritariamente, con riguardo alle prescrizioni contenute nel d.lgs. 81/2008 in tema di gestione della sicurezza degli edifici scolastici e ai fini della individuazione dei soggetti responsabili, è necessario distinguere tra:
- misure di tipo strutturale e impiantistico, di competenza dell’ente locale proprietario dell’immobile e titolare del potere di spesa funzionale all’adozione delle misure necessarie;
- gli adempimenti di tipo amministrativo e gestionale spettanti, invece, alla amministrazione scolastica e perciò al dirigente scolastico.
È chiaro, pertanto, che spetta al dirigente responsabile dell’area tecnica del Comune verificare periodicamente la funzionalità dell’impianto antincendio e idrico della scuola di propria competenza, trattandosi di un Istituto Comprensivo. È il proprietario dell’immobile che risponde, infatti, in base all’art. 46 d. lgs. 81/2008 anche penalmente della mancata adozione delle misure di tipo strutturale e impiantistico e in generale della sicurezza dei locali/edifici in uso alle istituzioni scolastiche. Nella sostanza bene ha fatto il tribunale che, in relazione alla riscontrata assenza di funzionalità dell’impianto idrico antincendio e alla mancata sottoposizione degli estintori alla verifica periodica, ha concluso per la responsabilità dell’imputato, quale dirigente responsabile dell’area tecnica e manutentiva del Comune in cui l’Istituto è situato.
Dall’altra parte questo significa che gli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro si intendono assolti, da parte dei dirigenti/dirigenti scolastici preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.